Queste le norme che delineavano il precedente regime concessorio, legittimando in passato la pretesa impositiva gravante su ogni utente del servizio di telefonia mobile con abbonamento.
Ebbene, questo impianto normativo è stato rivisto e modificato in toto nel 2003, con l'introduzione del "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" (D.Lgs. 259/2003) il quale, in attuazione di direttive comunitarie di liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni volte a garantire un quadro normativo comune in materia di reti e servizi di comunicazione, ha espressamente abrogato l'art. 318 del Codice postale (D.P.R. 156/1973), facendo così mancare il principale presupposto normativo della tassa di concessione governtiva sui telefoni cellulari e di fatto svuotando di contenuto, e abrogando quindi implicitamente, anche l'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. 641/1972 nonchè l'art. 3 del D.M. 33/1990.
L'art. 3 del D.Lgs. 259/2003, infatti, garantendo "i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche", si pone in netto contrasto con l'ormai obsoleta impostazione del Codice postale che, per l'utilizzo di apparecchi in grado di accedere alle reti di comunicazione, richiedeva una preventiva autorizzazione sotto forma di "licenza". Con la riforma operata dal Codice delle comunicazioni è stata invero abolita ogni concessione o autorizzazione, in un processo di privatizzazione del settore delle comunicazioni elettroniche che "ha avuto come principale conseguenza il passaggio dalla concessione (che é un atto amministrativo emanato nell'ambito di un rapporto pubblicistico, con una posizione di preminenza delle Pubblica Amministrazione sui privati) al contratto, cioè uno strumento di diritto privato il quale presuppone una posizione di parità tra i contraenti" (Commissione Tributaria Regionale di Venezia - Mestre, Sez. I n. 5/1/11 depositata il 10 gennaio 2011).
Il legislatore ha pertanto operato una precisa scelta nel senso di sottrarre alla proprietà esclusiva dello Stato la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, rinunciando così al sistema concessorio delle telecomunicazioni che costituiva il presupposto giuridico per la legittima tassazione degli atti amministrativi autorizzatori.
di Claudia Moretti
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi