In particolare, la Circolare evidenzia i requisiti, che se non rispettati, possono rappresentare elementi validi per il mancato riconoscimento della collaborazione a progetto e la conseguente costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che si riepilogano nei seguenti punti:
Infine si forniscono chiarimenti e informazioni in merito al compenso nel contratto a progetto e alle sanzioni.
I REQUISITI DEL PROGETTO
ATTIVITA' DIFFICILMENTE INQUADRABILI IN UN GENUINO RAPPORTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO
La Circolare fornisce un elenco, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sulla base degli orientamenti di giurisprudenza esistenti, delle attività che difficilmente possono essere riconducibili ad un rapporto di collaborazione a progetto, quali, tra gli altri:
IL CORRISPETTIVO NEL CONTRATTO A PROGETTO
La Circolare si sofferma sul compenso del collaboratore a progetto, non solo confermando quanto indicato nella normativa originaria disciplinata all'art.63 del D.Lgs: n.276/2003, per la quale il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro, ma anche sottolineando che il compenso non può essere inferiore ai minimi salariali applicati al settore in riferimento alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati. Pertanto, in base alla nuova disposizione, il compenso minimo del collaboratore a progetto fa riferimento alla contrattazione collettiva.
Si pone in evidenza che si parla di "retribuzioni minime" intendendo pertanto i "minimi tabellari"dei vari ccnl e non si fa riferimento a tutto il complesso delle voci retributive eventualmente disciplinate da tali contratti.
LE SANZIONI
La Circolare ricorda che le novità introdotte dalla Riforma del Lavoro (Legge n. 92/2012) cui si riferiscono tutti i chiarimenti forniti nella circolare medesima, trovano applicazione esclusivamente per i contratti di collaborazione a progetto stipulati dopo il 18 luglio 2012, data in cui è entrata in vigore la Riforma del Lavoro.
Inoltre, la Circolare evidenzia che la Riforma del Lavoro, attraverso l'art.1 comma 24, ha chiarito esplicitamente che l'elemento fondamentale per la qualificazione di un rapporto di collaborazione a progetto è rappresentato dall'individuazione di uno specifico progetto la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Infine, da un punto di vista operativo, la Circolare afferma che la mancanza dei requisiti analizzati nei punti precedenti quali: la mancata riconducibilità del progetto ad un risultato finale, la coincidenza del progetto con l'oggetto sociale del committente, lo svolgimento di compiti esclusivamente esecutivi o ripetitivi, possono rappresentare elementi per ritenere assente il progetto e pertanto il personale ispettivo potrà procedere a riqualificare il rapporto di lavoro di collaborazione a progetto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
(Fonti: Legge n. 92/2012 c.d. Riforma del Lavoro, Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.29 dell'11 dicembre 2012).
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