Giovedì 13 dicembre 2012

Circolare collaborazioni a progetto: i nuovi requisiti di valutazione per gli organi ispettivi

a cura di: Studio Dott.ssa Cristina Orlando
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Circolare collaborazioni a progetto: i nuovi requisiti di valutazione per gli organi ispettivi

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso la pubblicazione della circolare n. 29 dell'11 dicembre 2012 è intervenuto a fornire alcuni fondamentali chiarimenti interpretativi al proprio personale ispettivo,

finalizzati ad agevolare un comportamento uniforme di valutazione nello svolgimento dell'attività di vigilanza nei confronti delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto, alla luce delle novità introdotte dai commi 23, 24 e 25, dell'articolo 1, della Riforma del Lavoro (Legge n. 92/2012), la quale aveva già introdotto delle restrizioni allo scopo di contrastare l'utilizzo non corretto delle collaborazioni a progetto.

In particolare, la Circolare evidenzia i requisiti, che se non rispettati, possono rappresentare elementi validi per il mancato riconoscimento della collaborazione a progetto e la conseguente costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che si riepilogano nei seguenti punti:

  • i rapporti di collaborazione a progetto devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici gestiti autonomamente dal collaboratore;
  • il progetto deve essere collegato ad un determinato risultato finale,
  • il progetto non deve coincidere con l'oggetto sociale del committente,
  • il progetto non può consistere nello svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi

Infine si forniscono chiarimenti e informazioni in merito al compenso nel contratto a progetto e alle sanzioni.

I REQUISITI DEL PROGETTO

  1. Riconducibilità ad uno o più progetti specifici gestiti autonomamente dal collaboratore: in contrasto con la precedente normativa per la quale era possibile anche far riferimento a "programmi di lavoro o fasi di esso", la Circolare pone in evidenza che il committente deve aver individuato uno o più progetti specifici che verranno svolti in autonomia dal collaboratore.
  2. Il progetto deve essere collegato ad un determinato risultato finale: perento non è più sufficiente, come per la precedente formulazione normativa, dare la sola "indicazione del progetto" ma è richiesta la descrizione del progetto in cui risulti indicato il suo contenuto e il risultato finale che si intende conseguire.
  3. Il progetto non deve coincidere con l'oggetto sociale del committente: non è necessario che il progetto sia caratterizzato dalla straordinarietà o dall'occasionalità rispetto all'attività principale del committente, ma deve risultare pur sempre distinto da essa e rappresentare un'attività che si affianca all'attività principale senza confondersi con essa.
  4. Il progetto non può consistere nello svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi: per "meramente esecutivi" si intendono le attività di semplice attuazione richieste di volta in volta dal committente senza che il collaboratore possa aver alcun margine di autonomia, per "meramente ripetitivi" si intendono le attività elementari che non necessitano per loro stessa natura di specifiche indicazioni operative fornite di volta in volta dal committente.

ATTIVITA' DIFFICILMENTE INQUADRABILI IN UN GENUINO RAPPORTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO
La Circolare fornisce un elenco, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sulla base degli orientamenti di giurisprudenza esistenti, delle attività che difficilmente possono essere riconducibili ad un rapporto di collaborazione a progetto, quali, tra gli altri:

  • addetti alle attività di segreteria,
  • commessi e addetti alle vendite,
  • addetti alla distribuzione di bollette, giornali, riviste, elenchi telefonici,
  • letturisti di contatori,
  • autisti e autotrasportatori,
  • istruttori di autoscuola,
  • baristi e camerieri,
  • addetti alle pulizie,
  • custodi e portieri,
  • estetiste e parrucchiere,
  • magazzinieri,
  • facchini,
  • muratori,
  • manutentori,
  • magazzinieri,prestatori di manodopera nel settore agricolo,
  • addetti alle agenzie ippiche,
  • addetti alla somministrazione di cibi e bevande,
  • assistenti di volo.

IL CORRISPETTIVO NEL CONTRATTO A PROGETTO
La Circolare si sofferma sul compenso del collaboratore a progetto, non solo confermando quanto indicato nella normativa originaria disciplinata all'art.63 del D.Lgs: n.276/2003, per la quale il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro, ma anche sottolineando che il compenso non può essere inferiore ai minimi salariali applicati al settore in riferimento alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati. Pertanto, in base alla nuova disposizione, il compenso minimo del collaboratore a progetto fa riferimento alla contrattazione collettiva.

Si pone in evidenza che si parla di "retribuzioni minime" intendendo pertanto i "minimi tabellari"dei vari ccnl e non si fa riferimento a tutto il complesso delle voci retributive eventualmente disciplinate da tali contratti.

LE SANZIONI
La Circolare ricorda che le novità introdotte dalla Riforma del Lavoro (Legge n. 92/2012) cui si riferiscono tutti i chiarimenti forniti nella circolare medesima, trovano applicazione esclusivamente per i contratti di collaborazione a progetto stipulati dopo il 18 luglio 2012, data in cui è entrata in vigore la Riforma del Lavoro.

Inoltre, la Circolare evidenzia che la Riforma del Lavoro, attraverso l'art.1 comma 24, ha chiarito esplicitamente che l'elemento fondamentale per la qualificazione di un rapporto di collaborazione a progetto è rappresentato dall'individuazione di uno specifico progetto la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Infine, da un punto di vista operativo, la Circolare afferma che la mancanza dei requisiti analizzati nei punti precedenti quali: la mancata riconducibilità del progetto ad un risultato finale, la coincidenza del progetto con l'oggetto sociale del committente, lo svolgimento di compiti esclusivamente esecutivi o ripetitivi, possono rappresentare elementi per ritenere assente il progetto e pertanto il personale ispettivo potrà procedere a riqualificare il rapporto di lavoro di collaborazione a progetto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

(Fonti: Legge n. 92/2012 c.d. Riforma del Lavoro, Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.29 dell'11 dicembre 2012).

AUTORE:

Dott.ssa Cristina Orlando

Consulente del Lavoro
Studio Dott.ssa Cristina Orlando
Dopo aver conseguito laurea in Economia Aziendale, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro. Titolare di un proprio studio professionale, specializzato...
in amministrazione e gestione del personale delle piccole e medie imprese, ha maturato esperienze in aziende nell’ambito del controllo di gestione e dell’amministrazione del personale. Ha svolto docenze presso la scuola di alta formazione per gli operatori delle politiche del lavoro nelle materie di Diritto del Lavoro e Legislazione Sociale, ha svolto docenze nell’ambito di master Universitari di 1° livello in Direzione del Personale.
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