Mercoledì 2 gennaio 2013

Circolare: requisiti per ottenere benefici contributivi per assunzioni di disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi o iscritti nelle liste di mobilita'

a cura di: Studio Dott.ssa Cristina Orlando
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Circolare: requisiti per ottenere benefici contributivi per assunzioni di disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi o iscritti nelle liste di mobilita'

L'Inps attraverso la Circolare n.137 del 12 dicembre 2012 fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nella Legge n.92/2012 (c.d. Riforma del Lavoro) la quale all'art.4 commi 12,13,14,15 introduce una disciplina omogenea di spettanza degli incentivi alle assunzioni.

Nello specifico, la Circolare Inps analizza quali siano i requisiti da rispettare al fine di ottenere benefici contributivi in caso di assunzione di lavoratori:
- disoccupati o in CIGS (Cassa integrazione Guadagni Straordinaria) da almeno 24 mesi
- iscritti nelle liste di mobilità.

NON SPETTANO I BENEFICI CONTRIBUTIVI PER LE SUDDETTE ASSUNZIONI NEI CASI ANALIZZATI DI SEGUITO.

  1. Il datore di lavoro non ha la piena libertà di scegliere chi assumere a causa di un obbligo preesistente di legge, come ad esempio:
    • il diritto di precedenza nelle assunzioni, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, nei 6 mesi successivi al licenziamento del lavoratore a tempo indeterminato per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo legato alla riduzione del personale dipendente;
    • il diritto di precedenza a favore dei lavoratori a tempo determinato il cui rapporto di lavoro sia terminato negli ultimi 12 mesi qualora il datore di lavoro intenda effettuare delle assunzioni a tempo indeterminato;
    • il diritto di precedenza a favore di lavoratori stagionali qualora il datore di lavoro intenda procedere con assunzioni a tempo determinato per svolgere lo stesso tipo di attività stagionali;
    • il diritto di precedenza sia nelle assunzioni a tempo indeterminato sia nelle assunzioni a tempo determinato di quei lavoratori che non passano subito alle dipendenze del nuovo datore di lavoro in caso di trasferimento di azienda o trasferimento di ramo d'azienda negli ultimi 12 mesi ( o anche nel maggio periodo stabilità dall'accordo collettivo)..
  2. Il datore di lavoro non ha la piena libertà di scegliere chi assumere a causa di un obbligo preesistente legato alla contrattazione collettiva come ad esempio:
    • in caso di appalto di servizi per il CCNL Servizi di Pulizie l'azienda che subentra nell'appalto è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente azienda.
  3. Il datore di lavoro attraverso l'assunzione agevolata non rispetta il diritto di precedenza come disposto dalla legge o dal contratto collettivo.
  4. Per il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione sussistono sospensioni dal lavoro dovute a crisi o riorganizzazione aziendale eccetto i casi in cui l'assunzione comporti al lavoratore la possibilità di acquisire professionalità o abilità diverse in sostanza da quelle dei lavoratori che sono stati sospesi e sia effettuata in una unità operativa differente da quella in cui ha luogo la sospensione.
  5. Il lavoratore è stato licenziato nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che all'epoca in cui è avvenuto il licenziamento presentava un assetto proprietario in sostanza equivalente a quello del datore di lavoro che ora intende effettuare l'assunzione oppure che risultava controllato o collegato a tale nuovo datore di lavoro.
  6. In caso di ritardato inoltro della comunicazione telematica obbligatoria di assunzione o sua modifica (Modelli UNILAV-UNISOMM) per il periodo compreso tra l'inizio o trasformazione del rapporto di lavoro che da diritto al beneficio contributivo e la data della ritardata comunicazione.
  7. Mancato rispetto da parte del datore di lavoro delle norme che tutelano le condizioni di lavoro, che consistono nel fatto che il datore di lavoro deve:
    • possedere il DURC (documento unico di regolarità contributiva),
    • autocertificare l'esistenza a suo carico di violazioni di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali come elencato all'allegato A del DM 24 ottobre 2007,
    • autocertificare il decorso del periodo indicato nel sopracitato allegato A relativo a ogni illecito.

Si precisa che l'autocertificazione va presentata alla Direzione Territoriale del Ministero del Lavoro competente e nelle comunicazioni inviate all'inps si dovrà fare riferimento alla stessa al fine di poter usufruire dei benefici contributivi.

LA CUMULABILITA' DEI PERIODI
L'art.4 della Riforma del Lavoro al comma 13 analizza il cumulo degli incentivi. A tale riguardo viene disposto che, per stabilire il diritto a usufruire dei benefici e al fine della loro durata, si devono cumulare i periodi in cui il lavoratore ha prestato servizio alle dipendenze dello stesso datore di lavoro sia attraverso il lavoro subordinato sia attraverso la somministrazione di lavoro. Si precisa che non sono cumulabili le prestazioni di lavoro nei confronti di utilizzatori diversi, fermo restando la stessa Agenzia per il Lavoro. Rappresenta un'eccezione il caso in cui gli assetti proprietari dei diversi utilizzatori siano in sostanza analoghi o sussistano legami di collegamento o di controllo. L'Inps rilegge la normativa sopracitata come un messaggio da un lato di puntualizzazione di alcuni limiti alla durata degli incentivi e dall'altro di introduzione di un principio di flessibilità che la Circolare Inps analizza facendo esplicito riferimento alle agevolazioni previste in caso di assunzione di lavoratori disoccupati o in CIGS da almeno 24 meni e di lavoratori iscritti alle liste di mobilità fornendo degli esempi.

  • Esempio 1: assunzione a tempo determinato dalle liste di mobilità: il beneficio contributivo massimo di 12 mesi sarà concesso anche nel caso in cui il datore di lavoro utilizzi per sei mesi il lavoratore con un contratto di somministrazione e nella eventuale successiva assunzione dello stesso lavoratore con contratto a tempo determinato l'agevolazione spetterà per sei mesi.
  • Esempio 2: assunzione a tempo determinato dalle liste di mobilità : il beneficio massimo di 12 mesi sarà concesso anche nel caso in cui il datore di lavoro utilizzi il lavoratore agevolato attraverso un contratto di somministrazione pari a dodici mesi, non spetterà alcuna agevolazione nell'eventualità di successiva assunzione dello stesso lavoratore con contratto a tempo determinato.

(Fonti: Legge n. 92/2012, c.d. Riforma del Lavoro, Circolare Inps n.137 del 12 dicembre 2012).

AUTORE:

Dott.ssa Cristina Orlando

Consulente del Lavoro
Studio Dott.ssa Cristina Orlando
Dopo aver conseguito laurea in Economia Aziendale, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro. Titolare di un proprio studio professionale, specializzato...
in amministrazione e gestione del personale delle piccole e medie imprese, ha maturato esperienze in aziende nell’ambito del controllo di gestione e dell’amministrazione del personale. Ha svolto docenze presso la scuola di alta formazione per gli operatori delle politiche del lavoro nelle materie di Diritto del Lavoro e Legislazione Sociale, ha svolto docenze nell’ambito di master Universitari di 1° livello in Direzione del Personale.
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