Venerdì 11 gennaio 2013

La compensazione credito IVA dal 16 gennaio 2013

a cura di: Meli e Associati
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La compensazione credito IVA dal 16 gennaio 2013

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2012 puo' essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), gia' a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2013 (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2012), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

ATTENZIONE: questo articolo e' stato pubblicato il 9 gennaio 2012 in base alla normativa allora in vigore.
Segnaliamo che il suddetto limite di 5.000 euro è stato così determinato (prima era fissato a 10.000 euro) con effetto dal 2 marzo 2012, dal D.L. 2.3.2012, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento dell'accertamento».

L'eventuale credito eccedente i 5.000 euro, ma entro l'ulteriore limite di 15.000 euro, potra' invece essere utilizzato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (quindi, per esempio, dal 16 marzo 2013 in caso di dichiarazione annuale IVA presentata entro febbraio 2013).
Il credito che dovesse eccedere i 15.000 euro potra' infine essere utilizzato in compensazione, soltanto se la dichiarazione IVA annuale riportera' il visto di conformita' rilasciato da un professionista abilitato.
In tutti i casi in cui l'utilizzo a compensazione del credito IVA (anche in piu' F24) dovesse eccedere il limite dei 5.000 euro, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovra' avvenire esclusivamente con modalita' telematiche (Fisconline/Entratel) e non e' consentito l'utilizzo dell'home banking. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2009, al fine di consentire la corretta esecuzione dei controlli, ha anche stabilito che la trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l'importo annuo di 5.000 euro, possa essere effettuata non prima che siano trascorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata che, in ogni caso, non puo' essere inferiore al sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione e/o dell'istanza.

Chi avesse maturato nel 2011 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2012, potra' proseguirne l'utilizzo (codice tributo 6099 - anno 2011) fino a quando non sara' presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2012, all'interno della quale il credito dell'anno precedente sara', per cosi' dire, "rigenerato" andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2012.
Il "tetto" di 5.000 euro e' infatti riferito all'anno di maturazione del credito e non all'anno solare di utilizzo in compensazione.

L'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 stabilì, a decorrere dal 1° gennaio 2001, che il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, fosse fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare; il limite, convertito in 516.456,90 euro e' tutt'ora in vigore non essendo mai stato aggiornato.

Attenzione perché l'articolo 27, comma 18, del decreto legge n. 185 del 2008 ha introdotto la sanzione amministrativa per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, che va dal 100 al 200% della misura dei crediti stessi. La predetta sanzione non si applica nell'ipotesi di crediti esistenti ma utilizzati in compensazione in misura eccedente l'importo stabilito dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 (516.456,90 euro). In tale circostanza, infatti, si applica la sanzione prevista per l'omesso versamento di imposte di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, pari al 30 per cento dell'importo indebitamente compensato.

Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell'articolo 31 del decreto legge 78/2010, che ha previsto:

  • da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l'applicazione di una sanzione del 50% dell'importo indebitamente compensato),
  • e, dall'altro, la possibilita' di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

Concludiamo precisando che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione "orizzontale" o "esterna" dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta "verticale" o "interna", ossia la compensazione dei predetti crediti con l'IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

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