Inquadramento contrattuale
I contratti che solitamente vengono stipulati in questo settore, in linea generale, sono riconducibili a due fattispecie: 1) il contratto d'appalto; 2) la cessione di beni con posa in opera.
La linea di confine tra queste due tipologie contrattuali è alquanto sfumata. Infatti, la nozione che il codice civile offre di appalto, all'articolo 1655, è la seguente: "L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro."
L'opera in particolare, ma anche il servizio in generale, possono prevedere l'impiego di beni al fine della loro realizzazione o compimento. In termini pratici, ciò vuol dire che ogni qualvolta, oltre alla mera prestazione di manodopera, vi sia anche l'impiego/fornitura di materiale per l'esecuzione delle specifiche richieste da parte di un cliente, può sorgere il dubbio se la disciplina applicabile sia quella dell'appalto o della fornitura di beni con posa in opera.
La distinzione, in particolare ai fini fiscali (ma non solo), assume un'importanza notevole. Infatti, questa determina l'applicazione di aliquote Iva agevolate o meno, tempistiche di fatturazione diverse, ecc.
Che cosa allora distingue, in estrema sintesi, l'appalto dalla cessione di beni con posa in opera?
Non vi è un orientamento univoco, ma senz'altro si può affermare che l'appalto concerna principalmente in una prestazione di "fare", la cessione di beni con posa in opera, diversamente, essenzialmente in un "dare". In pratica, occorre fare riferimento al complesso delle clausole contrattuali per stabilire se le parti abbiano voluto porre in essere un contratto di appalto o di vendita (anche da ciò scaturisce l'importanza di stipulare sempre contratti per iscritto).
Il documento di trasporto
Il documento di trasporto, disciplinato dall'art. 1, co. 3, del D.P.R. n. 472 del 1996, è obbligatorio per la sola fatturazione differita (resta obbligatoria la "bolla d'accompagnamento" per il trasporto di alcune tipologie merceologiche). In sostanza, serve quando vengono ceduti beni/prodotti e ci si vuole avvalere di un termine più ampio per emettere la fattura (entro il giorno 15 del mese successivo alla spedizione o consegna). Lo stesso documento di trasporto (ddt) è utile anche al fine di vincere le presunzioni di cessione/acquisto cui all'articolo 53 del D.P.R. n. 633/1972. In buona sostanza, il documento di trasporto è utile ed utilizzabile qualora si consegnino beni/prodotti a terzi (o si ricevano da terzi) senza che ne sia, contestualmente, trasferita la proprietà (ad esempio: deposito, visione, lavorazione, ecc.), onde evitare che gli organi verificatori ne presumano l'omessa fatturazione (od autofatturazione).
Il quesito: gli artigiani debbono utilizzare il documento di trasporto per il trasferimento di beni presso cantieri ove svolgono prestazioni sulla base di contratti di appalto?
Il linea teorica, la risposta più immediata è - o meglio, sarebbe - no. Infatti, il contratto d'appalto è una prestazione di servizi e non una cessione di beni e, come precisato sopra, il documento di trasporto è obbligatorio solo per avvalersi della fatturazione differita in caso di vendita di beni/prodotti.
Tuttavia, resta aperta tutta la problematica delle presunzioni di cessione e di acquisto. Ora, a prima vista si dovrebbe poter giustificare, durante un'eventuale verifica, che i beni/prodotti eventualmente rinvenuti nel cantiere sono beni inerenti alla esecuzione di un contratto d'appalto (che è assolutamente fondamentale che sia stipulato per iscritto, non solo per questo motivo) e, come tali, non soggetti all'obbligo di emissione del documento di trasporto. In pratica non è così facile dimostrarlo, anche con riferimento alla problematica - solamente accennata sopra - che attiene alla sottile distinzione giuridica tra appalto e cessione di beni/prodotti con posa in opera.
Il documento di trasporto, in questi casi, è, pertanto, quantomeno utile ed una sua utilizzazione fortemente consigliabile.
Caso diverso quando il cantiere è stato "denunciato" ai fini Iva, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, come luogo in cui, temporaneamente, viene svolta l'attività d'impresa. Se tale adempimento fosse posto in essere (cosa, a dire il vero, quasi mai effettuata nella pratica), il verificatore non potrà eccepire presunzioni in quanto i beni si troverebbero in un luogo appositamente dichiarato per l'esercizio (temporaneo) della propria attività.
L'obbligatorietà della "denuncia" del cantiere (di rilevante durata e consistenza) quale luogo di esercizio dell'attività, pur non ricavandosi letteralmente dalla norma, è desumibile dalla stessa, da alcune pronunce giurisprudenziali e da una circolare del Ministero delle Finanze.
In sintesi, l'utilizzo del documento di trasporto, relativamente al caso in questione, può essere così schematizzato:
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