TEMPISITICHE PER VERIFICARE LA SUSSITENZA DEI PRESUPPOSTI
Il momento a partire dal quale si potrà effettuare una verifica anche da parte dei lavoratori interessati, dipenderà dalla combinazione delle condizioni sopra riportate, infatti:
OPERATIVITA' DELLA PRESUNZIONE E RELATIVE CONSEGUENZE
Anche nel caso in cui si verificasse la sussistenza di due dei tre presupposti descritti in precedenza, comunque si tratta di una presunzione relativa, in quanto il committente può sempre dimostrare la genuinità del rapporto di lavoro autonomo. Pertanto, quando il committente dimostra in maniera concreta l'esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro autonomo non si applicherà la presunzione e la prestazione resa dal titolare di partita IVA sarà considerata genuina.
Tuttavia qualora la prestazione effettuata verso un committente da parte di un titolare di partita Iva non risultasse riconducibile a un incarico di lavoro autonomo occasionale, il contratto si trasformerà in:
DISCIPLINA ASSICURATIVA E PREMIO ASSICURATIVO
Qualora si attesti la conversione di prestazioni autonome in collaborazioni coordinate e continuative a progetto, l'obbligo assicurativo esso è assolto se sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Per quanto invece riguarda il calcolo del premio assicurativo, valgono le istruzioni in vigore per i lavoratori parasubordinati e pertanto il premio assicurativo viene ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente ed è calcolato in base al tasso applicabile all'attività svolta, sull'ammontare delle somme effettivamente erogate al collaboratore, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall'Inail.
ESCLUSIONI DI PRESUNZIONE DI CO.CO.PRO
La presunzione legale di collaborazione coordinata e continuativa è esclusa, quando la prestazione:
REGIME TRANSITORIO
Le nuove regole imposte dalla Riforma del Lavoro entreranno in vigore dal 18 luglio 2013 per i rapporti già in essere, al fine di dare il tempo necessario ai professionisti e alle aziende di adeguarsi alle nuove disposizioni. Per le nuove collaborazioni instaurate dopo l'entrata in vigore della Riforma del Lavoro, le nuove disposizioni sono applicabili dal 18 luglio 2012.
(Fonti: Inail, Circolare n. 15 del 20 marzo 2013, D.Lgs. n.276/2003 art.69 bis)
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