Mercoledì 29 maggio 2013

Distacco di docenti da un plesso scolastico adibito a seggio elettorale presso altre strutture dello stesso istituto

a cura di: Avv. Massimo Coppin
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Distacco di docenti da un plesso scolastico adibito a seggio elettorale presso altre strutture dello stesso istituto

Il dirigente scolastico non può distaccare docenti di un plesso sede di seggio elettorale presso altre strutture scolastiche dello stesso istituto.

Nel caso in cui un plesso scolastico sia adibito a seggio elettorale, il direttore scolastico competente non può distaccare docenti ivi impegnati presso altre strutture scolastiche facenti parte dello stesso istituto.
In questo caso, infatti, si applica l'art. 1256 cod. civ., secondo il quale l'obbligazione del debitore si estingue quando la prestazione che egli dovrebbe eseguire diventa impossibile senza sua colpa.
Come logica conseguenza il medesimo articolo prevede che se l'impossibilità è solo temporanea il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento.

Quindi, se l'impossibilità di svolgere il servizio da parte di un docente non è colpa sua, poiché il servizio viene interrotto a causa di un evento imprevisto o comunque inevitabile (esempi: un'eccezionale situazione di mal tempo, un'ordinanza del sindaco, lo svolgimento di un pubblico concorso nei locali scolastici, l'insediamento come seggio, nella scuola, per svolgere elezioni politiche), tale servizio non viene fornito e non deve essere recuperato.
Ciò significa che gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate [1].

Pertanto, le assenze dei docenti dalle attività didattiche per i motivi di cui sopra e per altri similari sono equiparabili a quelle avvenute in situazioni di emergenza per esigenze straordinarie e indifferibili - dunque, non imputabili agli stessi -. Tale tipo di assenza non va recuperata dal docente né utilizzandolo in altro plesso, né impiegandolo successivamente in ore di recupero.

Possibili rimedi
Nel caso in cui un insegnante fosse distaccato dal proprio dirigente scolastico in altre strutture dello stesso istituto - in occasione di una consultazione elettorale - dovrebbe rivolgersi al giudice del lavoro per far cessare la illegittima condotta del dirigente.

[1] Ordinanza Ministeriale 185/1995, art. 3, c. 30

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Autore AteneoWeb: Avv. Massimo Coppin

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