In sostanza, deve trattarsi di un investimento del tutto nuovo quale l'avvio di una nuova attività, sia che si tratti di un nuovo stabilimento, sia addirittura dell'avvio di un nuovo business.
Acquisti agevolabili
Sono agevolabili gli acquisti di beni classificati nello Stato Patrimoniale come "Impianti e macchinario" (voce B.II.2) e come "Attrezzature industriali e commerciali" (voce B.II.3). Deve trattarsi di macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, attrezzature varie, brevetti e, limitatamente alle piccole e medie imprese, programmi informatici. I suddetti beni, inoltre, dovranno essere caratterizzati dal requisito della novità; non sono dunque agevolabili gli acquisti di beni usati.
Misura dell'agevolazione
La misura dell'agevolazione ottenibile si determina mediante la formula:
investimento netto x intensità di aiuto = credito d'imposta
In dettaglio, per investimento netto si intende, per ciascun periodo d'imposta e per ciascuna struttura produttiva, il costo complessivo delle acquisizioni di beni nuovi appartenenti alle categorie indicate dalla norma decurtato degli ammortamenti relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento, esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione.
Per le acquisizioni in leasing, deve essere contemplato l'acquisto del bene alla scadenza del contratto di locazione finanziaria a pena di revoca dell'agevolazione.
Sono in ogni caso esclusi gli investimenti di mera sostituzione.
L'intensità di aiuto, come detto, è variabile da regione a regione; per la Calabria, ad esempio, è attualmente fissata per le piccole imprese al 50%.
Meccanismo di fruzione dell'agevolazione
Per avere diritto alla fruizione del credito d'imposta, i soggetti interessati devono apportare, nell'effettuazione dell'investimento, un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso proprie risorse o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico. Inoltre, gli stessi devono presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate un formulario contenente i dati del progetto d'investimento agevolabile (modello FAS). L'Agenzia delle Entrate esamina i formulari secondo l'ordine cronologico di presentazione degli stessi e comunica ai soggetti interessati, sempre telematicamente e con procedura automatizzata, il nulla-osta alla fruizione del credito d'imposta nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili, negli esercizi successivi.
Il credito d'imposta è utilizzabile per il versamento, mediante compensazione "interna", delle imposte sui redditi dovute, in acconto ed a saldo, per il periodo d'imposta in cui sono effettuati gli investimenti e per i periodi d'imposta successivi; l'eventuale eccedenza può essere fruita in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il credito d'imposta non è cumulabile con il sostegno "de minimis", né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Esso può invece essere cumulato, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato CE ovvero come aiuti "de minimis".
Guida al regime forfettario 2025
Manuale interattivo sul regime agevolato di cui alla legge 190/2014. Nuova versione aggiornata al 10 gennaio 2025.
Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
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