All'interno di questo istituto, poi, c'è da distinguere tra solidarietà dipendente contestuale e solidarietà successiva. Ipotesi quest'ultima che si verifica quando gli elementi che la fanno insorgere emergono in un momento successivo rispetto a quello in cui nasce il debito di imposta.
Il caso che ci occupa integra la seconda di queste ipotesi.
La solidarietà non insorge infatti nel momento in cui la ditta cedente realizza il presupposto impositivo, ma quando essa cede la titolarità giuridica dell'azienda a mezzo della quale ha realizzato detto presupposto. È in questo secondo momento che la ditta acquirente diventa responsabile delle violazioni commesse dal venditore nell'anno in cui avviene la cessione e nei due precedenti. Solidarietà dipendente successiva, dunque.
Quando il terzo acquista l'azienda, il solo elemento di incertezza che connota la sua responsabilità dipende dal comportamento del cedente, l'obbligato principale, e dipende dal fatto che questi adempia o meno alla sua obbligazione. Solo se questi non pagherà «il debito risultante ecc.», il soggetto cessionario sarà coinvolto nel procedimento di riscossione.
Questa responsabilità non è senza limiti ma è soggetta alle limitazioni a cui abbiamo già fatto cenno: il cessionario risponde soltanto del debito che risulta «alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento». Questi ultimi possono inoltre richiedergli l'adempimento di tale debito soltanto dopo l'inutile esecuzione nei confronti del cedente.
Il cessionario non risponde infine di qualsiasi debito, ma soltanto di quelli relativi all'azienda o al ramo d'azienda acquistato.
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La conversione in Legge del DL 112/2008 ha attribuito agli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il ruolo di intermediari per il deposito presso il Registro Imprese degli atti di cessioni di quote di SRL sottoscritti dalle parti mediante firma digitale, in alternativa alla tradizionale sottoscrizione con autentica notarile.
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Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
Registro IVA Associazioni Sportive Dilettantistiche 2025
Cartella di lavoro Excel per la per la gestione del registro dei corrispettivi, conforme al D.M. 11/2/1997, di società ed associazioni sportive dilettantistiche. Il registro dei corrispettivi, conforme al D.M. 11/2/1997, può essere utilizzato dalle associazioni sportive dilettantistiche per annotare mensilmente le somme percepite nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata fruendo del regime forfetario di cui all'art. 1 della legge n. 398 del 16 dicembre 1991.
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