I giudici di legittimità hanno disatteso i motivi della ricorrente e convenuto che il Tribunale ecclesiastico debba dichiarare l'annullamento del matrimonio, con conseguente delibazione della sentenza della Corte d'Appello, in quanto "l'ateismo della nubenda integra una vera e propria riserva mentale"; riserva nota all'altro coniuge ancor prima di presentarsi all'altare.
Per la Corte dunque se un coniuge è ateo ed ha manifestato, prima di convolare a nozze, la riserva mentale di non credere nel matrimonio, il Tribunale ecclesiastico può dichiarare la nullità del matrimonio concordatario; la sentenza, non risultando contraria all'ordine pubblico, può essere 'delibata' - cioè riconosciuta - dal giudice Italiano.
Si è quindi ribadito che nei procedimenti di annullamento del matrimonio concordatario, il controllo del giudice nazionale riguarda la conformità ai principi dell'ordine pubblico entro i limiti del processo canonico, senza la possibilità di integrare l'istruttoria in sede probatoria.
La Corte ha dunque rigettato le argomentazioni dell'ex moglie, la quale eccepiva un salto logico nella sentenza ecclesiastica, in quanto il fatto che la stessa non volesse sposarsi in chiesa non significava che non accettasse gli effetti civili del matrimonio e che non volesse convolare a nozze, ritenendo pertanto semplicistico annullare il matrimonio soltanto perché la signora era atea.
Di diverso avviso la Cassazione che ha ritenuto compito della Corte d'appello quello della tutela del principio di buona fede e dell'affidamento incolpevole: accertata dunque la riserva mentale di un coniuge e la conoscenza della stessa da parte dell'altro coniuge il matrimonio va annullato.
Per la Cassazione è illogica la posizione di colui che mira a una illegittima compenetrazione tra i principi dell'ordinamento canonico e quello statuale, quasi a volere mettere nel nulla il fatto che si è trattato di matrimonio concordatario, soggetto ai principi di diritto canonico con conseguenti effetti civili: se si dimostra la "simulazione totale" da parte di uno dei due sposi, il matrimonio è nullo non solo in ambito ecclesiastico ma anche in ambito civile.
La Suprema Corte ha anche ricordato che la Corte d'appello non può entrare nel merito della decisione ecclesiastica, né può dar luogo ad alcuna aggiuntiva fase istruttoria, dovendosi limitare a verificare la non contrarietà all'ordine pubblico della sentenza per la quale si richiede il riconoscimento. Nel caso esaminato, la Cassazione non ha ravvisato alcun vizio di motivazione della sentenza impugnata e pertanto ha respinto il ricorso.
Fonti:
Lucia Nacciarone, diritto.it, Sì alla delibazione della sentenza di nullità del matrimonio se uno dei coniugi era ateo
Licia Albertazzi , StudioCataldi.it, Nullo il matrimonio se lei è atea. Cassazione: si alla delibazione della sentenza
Contratto di convivenza ai sensi della L. 75 2016
Ai sensi della legge n. 76/2016 la convivenza è giuridicamente rilevante laddove essa si instauri • tra due persone maggiorenni (dello stesso sesso o di sesso diverso); • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale; • coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (ai sensi dell’art. 4 d.p.r. 223/1989); • tra loro non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. La legge n. 76/2016 consente ai conviventi di disciplinare i loro rapporti patrimoniali mediante la stipula di un contratto definito “contratto di convivenza”. Il contratto di convivenza deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Per garantirne l’opponibilità a terzi il professionista che autentica le firme, entro 10 giorni, a trasmettere copia del contratto al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe. Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile se concluso in presenza di vincolo matrimoniale, tra soggetti non conviventi, da persona minore d’età, da persona interdetta giudizialmente e in caso di condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra (Art. 88 del Codice Civile).
Guida breve alla separazione ed al divorzio con il Gratuito Patrocinio
Dopo il matrimonio spesso, troppo spesso, segue la separazione dei coniugi. Se la vicenda umana è di una semplicità spietata, diversamente si deve dire del lato giuridico dell'evento. Per questo motivo ho pensato di mettere a disposizione una breve guida che permetta di trovare in poche pagine i principi essenziali che disciplinano la materia, fornendo così uno strumento operativo con cui orientarsi. A tale fine, secondo uno standard già collaudato con successo, ho voluto offrire, "in pillole", quello che si deve sapere attraverso le risposte date alle domande più frequenti che i clienti più spesso mi rivolgono.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi