La circolare precisa, inoltre, che, per rendere omogenei i criteri catastali con le norme tributarie, l'indicazione contenuta al paragrafo 4 della circolare 32/E/2007 è superata nel senso che i terreni sui quali insistono gli impianti fotovoltaici non devono essere necessariamente ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti dove l'imprenditore agricolo svolge l'attività principale.
Sempre ai fini degli adempimenti catastali, viene precisato che le istallazioni fotovoltaiche poste su edifici e quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, sebbene non siano soggette all'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili, nel caso in cui incrementano il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore, devono formare oggetto di dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato per rideterminare la rendita dell'unità immobiliare a cui risulta integrato.
L'obbligo di dichiarazione al catasto invece non sussiste mai, né come unità immobiliare autonoma né come variazione della stessa (in considerazione della limitata incidenza reddituale dell'impianto) e, dunque, gli impianti fotovoltaici non costituiscono beni immobili, qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
In definitiva, la circolare chiarisce che gli impianti fotovoltaici costituiscono:
La qualificazione degli impianti in parola, oltre che come beni mobili, anche come beni immobili ha tuttavia implicato, ai fini delle imposte dirette, la necessità di stabilire l'aliquota di ammortamento applicabile quando si è in presenza di beni immobili.
Il Dm 31 dicembre 1988, concernente i coefficienti di ammortamento applicabili ai beni strumentali, non contempla infatti tale tipologia di bene; lo stesso è stato quindi individuato applicando il principio, affermato da consolidata prassi ministeriale, secondo cui occorre far riferimento al coefficiente previsto per i beni appartenenti ad altri settori produttivi che presentano caratteristiche similari dal punto di vista del loro impiego e della vita utile.
Pertanto, fermo restando che quando l'impianto fotovoltaico si configura come bene mobile allo stesso è applicabile l'aliquota del 9% (circolare n. 46/E/2007), la circolare precisa che, quando l'impianto fotovoltaico costituisce un bene immobile, l'aliquota di ammortamento applicabile è pari al 4% corrispondente a quello previsto per "fabbricati destinati all'industria" del gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica del gas e dell'acqua - Specie 1/b - Produzione e distribuzione di energia termoelettrica.
A tal ultimo riguardo, poiché alla luce delle precisazioni rese circa la qualificazione di impianti fotovoltaici come beni mobili o immobili alcuni impianti che prima erano considerati mobili oggi costituiscono beni immobili, nel documento viene affermato che "nel caso in cui l'impianto fotovoltaico, sulla base delle precedenti indicazioni rese dalla scrivente, sia stato qualificato dal contribuente come bene mobile applicando l'aliquota tabellare del 9 per cento, i maggiori ammortamenti dedotti nei periodi d'imposta precedenti ai chiarimenti contenuti nella presente circolare non devono essere rettificati".
Iole De Leonardis
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