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Lunedì 24 marzo 2014

5 per mille 2014 per enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche

a cura di: Studio Valter Franco
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5 per mille 2014 per enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche
Anche per il 2014 è prevista la possibilità di destinare una quota del 5 per mille dell' Irpef a finalità di interesse sociale, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2013 o di presentazione dell'apposita scheda allegata al Cud.

Di seguito un riepilogo degli adempimenti e della procedura da seguire per gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, in base ai chiarimenti forniti con la Circolare 7/e del 20 marzo 2014 che rinvia a quanto disposto con la precedente Circolare 6/e del 21 marzo 2013.
Nella circolare viene indicato che le procedure di iscrizione sono attive a partire dal 21 marzo 2014.

Adempimenti Enti del Volontariato e ASD

21 marzo 2014 Apertura della procedura di iscrizione
07 maggio 2014 Termine per l'iscrizione telematica per gli enti del volontariato e ASD
14 maggio 2014 Prima pubblicazione degli elenchi da parte dell'agenzia delle entrate
20 maggio 2014 Termine per la correzione di errori di iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato e ASD
26 maggio 2014 Pubblicazione da parte dell'agenzia delle entrate degli elenchi definitivi a seguito della correzione di errori di cui al punto precedente
30 giugno 2014 Termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive da parte degli enti del volontariato e delle ASD ( a mezzo pec per le onlus e associazioni dotate di pec - vedi pag. 8 della circolare 6/e del 21.3.2013 )

Il paragrafo 1.4 della circolare 7/e del 20 marzo 2014 indica che nel caso in cui la domanda non sia stata regolarmente presentata nei termini, non sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva o a quest'ultima non sia stata allegata copia del documento di identità, è possibile sanare tali situazioni entro e non oltre il 30/9/2014, presentando la documentazione omessa od integrando quella presentata e versando una sanzione di 258 euro (mod. F24 con codice tributo 8115), la sanzione non può essere compensata con altri crediti relativi a tributi/contributi.
Si rammenta l'obbligo di rendicontazione, da redigere ed eventualmente inviare entro un anno dalla ricezione delle somme.
Circa la rendicontazione delle somme si rinvia, per gli enti di volontariato, a quanto indicato nel sito del Ministero del Lavoro, precisando che sono variate le modalità di invio del rendiconto (ora a mezzo raccomandata a.r.) e le linee guida in materia di rendicontazione.

AUTORE:
Autore AteneoWeb: Rag. Valter Franco

Rag. Valter Franco

Ragioniere commercialista, revisore contabile
Studio Valter Franco
Collabora con Ateneoweb dal 2003. Dal 1978 lo studio assiste i propri clienti in tutti gli adempimenti societari, contrattuali, fiscali, contabili, durante le fasi di accertamento e quelle del contenzioso...
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