Soggetti iscritti al REA
I soggetti iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (REA) devono un importo pari a 30,00 euro.
Soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro
Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato:
Soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro
Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti:
Unità locali e sedi secondarie
L'impresa deve versare, per ogni eventuale unità locale e/o sede secondaria, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di 200,00 euro. Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna unità o sede l'importo di 110,00 euro.
Nuove iscrizioni dal 2014
Le nuove imprese individuali, iscritte nella sezione speciale oppure ordinaria del Registro delle imprese, e i soggetti iscritti al REA dall'1.1.2014 sono tenuti a corrispondere i seguenti importi fissi: rispettivamente, 88,00 euro, 200,00 euro e 30,00 euro; tutte le altre nuove imprese versano l'importo relativo alla prima fascia di fatturato, pari a 200,00 euro (ad eccezione delle società semplici agricole che versano 100,00 euro). Le nuove unità locali che si iscrivono nel corso del 2014, appartenenti ad imprese già iscritte, versano una somma pari al 20% degli importi testé indicati.
Modalità e termini di versamento
Per i soggetti neo-iscritti, il diritto deve essere versato tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d'iscrizione o annotazione. Invece, per gli altri, salvo eventuali proroghe, il diritto annuale deve essere versato, in unica soluzione, entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (il 16.6.2014, oppure il 16.7.2014, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo).
Il Bonus Natale 2024: informativa e autocertificazione
L’art. 2-bis, del D.L. 113/2024, L. 143/2024, ha introdotto un nuovo bonus, per il solo 2024, per i lavoratori dipendenti. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/2024, ha fornito le prime indicazioni operative.
Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025
Nuova versione dell'applicazione Excel per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal Dl 118/2024.
Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).
Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).
Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025: versione Cloud
Applicazione in Cloud per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal Dl 118/2024.
Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).
Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).
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