In questo articolo, mi occuperò degli orientamenti dell'autorità antitrust italiana (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o AGCM) in tema di garanzia legale ai consumatori. Al fine di assicurare anche ai "non addetti" la massima facilità di comprensione di quanto sarà illustrato, fornirò preliminarmente una sintetica descrizione del quadro legale della garanzia legale e di quella commerciale o convenzionale. Nel complesso, questo articolo può interessante anche chi non opera o non opera solo sul mercato italiano, dato che si fa riferimento in grande misura alla normativa UE.
BACKGROUD LEGALE: LE DUE GARANZIE
Cominciamo col dire che vi sono due tipi di garanzia: una garanzia legale, non derogabile, disciplinata dal Codice del Consumo e concernente i soli acquirenti non professionali, ed una garanzia detta convenzionale in quanto disciplinata essenzialmente dagli accordi o convenzioni tra le parti.
A QUALI PRODOTTI SI RIFERISCE LA GARANZIA LEGALE?
Sono coperti i soli (i) beni di consumo forniti a (ii) un consumatore nell'ambito di (iii) un contratto di vendita e di tutti i contratti ad essa equiparati "in quanto comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre....".
Per contratti "equiparati" al contratto di vendita, si intendono, come si è sopra accennato, i ".. contratti di permuta e di somministrazione, nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre".
CHI RISPONDE DELLA GARANZIA LEGALE?
Risponde della garanzia il venditore.
Quest'ultimo ha però diritto di rivalersi ("entro un anno dall'esecuzione della prestazione") verso il suo fornitore o un precedente intermediario nella catena di commercializzazione (purché il difetto di conformità sia imputabile ad uno di questi soggetti), per ottenere "la reintegrazione di quanto prestato".
E' POSSIBILE UNA GARANZIA CONVENZIONALE CONCORDATA TRA VENDITORE E CONSUMATORE, DIVERSA DA QUELLA LEGALE?
Per rispondere a questa domanda, facciamo un esempio: il produttore TIZIO vende un apparecchio TV al rivenditore CAIO che lo rivende al consumatore SEMPRONIO; CAIO è pertanto tenuto verso SEMPRONIO a fornire la garanzia di legge sull'apparecchio venduto: orbene, TIZIO (ma in ipotesi anche CAIO) può offrire a SEMPRONIO, in AGGIUNTA (ma NON in sostituzione) rispetto alla garanzia legale, una garanzia di carattere privato definita "convenzionale". Si tratta, per intenderci, della garanzia i cui estremi sono riportati nell'apposito "Certificato d iGaranzia" che correda ogni prodotto. La garanzia convenzionale, ai sensi di legge, deve tuttavia:
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