Mercoledì 14 maggio 2014

L'indirizzo PEC è unico per singola azienda e non può essere utilizzato l'indirizzo di un terzo

a cura di: Studio Valter Franco
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L'indirizzo PEC è unico per singola azienda e non può essere utilizzato l'indirizzo di un terzo
Con lettera-circolare prot. 77684 del 9 maggio 2014 il MISE ha chiarito che l'indirizzo PEC delle imprese deve essere "unico", non si può quindi utilizzare, per imprese non collegate, il medesimo indirizzo.

Il MISE ha inoltre chiarito che non è possibile utilizzare l'indirizzo di un terzo (ad esempio l'indirizzo PEC dello studio del commercialista) da parte delle imprese, in quanto l'indirizzo PEC iscritto nel registro delle imprese deve essere esclusivamente riconducibile alla singola impresa

Qualora venga adottato da parte della Camera di Commercio il provvedimento di cancellazione d'ufficio dell'indirizzo PEC, si applicheranno le seguenti sanzioni:

per le società - art. 16 comma 6 bis del D.L. 185/2008

6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre
mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.

per le ditte individuali - art. 5 c. 2 del D.L. 179/2012

2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il ((30 giugno 2013)). L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda ((fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata)).

AUTORE:
Autore AteneoWeb: Rag. Valter Franco

Rag. Valter Franco

Ragioniere commercialista, revisore contabile
Studio Valter Franco
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    Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia per eccepire in via giurisdizionale innanzi gli organi della giustizia tributaria, la nullità dell’avviso di intimazione pervenuto oltre il quinquennio dalla notifica della cartella di pagamento (non impugnata) concernente sanzioni ed interessi addebitati su crediti erariali (IRPEF, IRES, IVA, Ritenute alla fonte, eccetera).
    Il motivo del gravame deduce la decadenza dell’azione di riscossione stante l’inerzia dell’Agente che, nel termine quinquennale dalla data di scadenza dell’atto esecutivo (60 gg. dalla notifica), non ha proceduto ad interrompere i termini di prescrizione ovvero provveduto ad attivare le procedure di esecuzione forzata (pignoramento). 

    a cura di: Dott. Attilio Romano
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