Il DPCM 19/02/2014 regolamenta per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014 le modalità attraverso le quali sarà possibile fruire dell'imposta sostitutiva IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10%, sulle somme erogate a titolo di retribuzione di produttività come previste dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale.
Anche quest'anno, l'imposta sostitutiva potrà trovare applicazione soltanto per i titolari di reddito di lavoro dipendente (del settore privato) percepito nel 2013 in misura non superiore a euro 40.000. Aumenta invece a 3.000 euro lordi il limite massimo di retribuzione di produttività di cui può beneficiare il singolo lavoratore.
Continuano ad essere applicate, ove compatibili, le disposizioni di cui al precedente DPCM 22/01/2013 e, quindi, possono definirsi retribuzioni di produttività le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.
Per retribuzione di produttività si intendono anche le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di una misura in almeno 3 delle seguenti aree d'intervento: ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili; introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie; adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori; attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze. Gli accordi collettivi o aziendali che prevedono le retribuzioni di produttività devono essere depositati alla DTL entro 30 giorni dalla sottoscrizione o dall'entrata in vigore del DPCM 19/02/2014 per quelli già firmati.
Modello per la denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati
Dichiarazione per erogazione premi pagati da comitati organizzatori
Il pagamento di premi (montepremi di gara, trofei, ecc.) pagati dai Comitati Organizzatori o Enti Sportivi, previa acquisizione della Dichiarazione per erogazione che abbiamo redatto , prevede rispettivamente l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta al 4% o al 20%, indipendentemente dalla residenza del vincitore del premio.
Gli eventuali premi di risultato, invece, previsti nei contratti di Cococo sportivi vanno trattati in base a quanto indicato per i Compensi/Indennità.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi