Mercoledì 30 luglio 2014

Autorizzazione preventiva per il lavoro all'estero

a cura di: Studio Dott.ssa Giorgia Signaroldi
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Autorizzazione preventiva per il lavoro all'estero

Decreto Presidente della Repubblica 31 luglio 1987 n. 317, Ministero del Lavoro Risposta a Interpello 26 giugno 2014 n.13.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello in merito all'obbligo per le aziende straniere con sede legale e operativa in un territorio extra-UE, facenti parte di un gruppo di imprese ai sensi dell'art. 2359 C.c., di richiedere il rilascio dell'autorizzazione preventiva di cui all'art. 2 del D.L. n. 317/1987 qualora intendano assumere presso la propria sede estera un lavoratore italiano residente in Italia.

In via preliminare, il Ministero del Lavoro tiene a precisare che il D.L. n. 317/1987 è stato parzialmente sostituito dal D.P.R. n. 346/1994, il quale disciplina il procedimento di autorizzazione all'assunzione o al trasferimento in Paesi non aderenti all'Unione Europea di lavoratori italiani. In particolare, il suddetto D.P.R. all'art. 2 dispone espressamente che alla presentazione di autorizzazione preventiva per l'assunzione o il trasferimento all'estero dei lavoratori italiani sono tenuti i datori di lavoro di cui all'art. 1, c. 2 del D.L. n. 317/1987, ossia:

a) i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale;
b) le società costituite all'estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del Codice civile;
c) le società costituite all'estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale;
d) i datori di lavoro stranieri.

Precisato ciò, il Ministero chiarisce che dal dettato della normativa può evincersi che sono soggetti alla richiesta dell'autorizzazione i datori di lavoro che intendono assumere o trasferire all'estero un lavoratore italiano e pertanto si ritiene irrilevante la circostanza per cui il lavoratore debba essere assunto presso il datore di lavoro localizzato in Paese extra UE e non debba, invece, essere assunto in Italia per prestare la propria attività all'estero, atteso anche che l'art. 2 precisa espressamente che sussiste la necessità dell'autorizzazione sia per l'assunzione all'estero del lavoratore italiano sia per il suo trasferimento.

Sotto il profilo operativo, le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione continuano ad essere regolate dal D.M. 16 agosto 1988. Tale D.M., al quale si fa integrale rinvio, resta infatti in vigore, attesa la mancata emanazione, entro i termini previsti, del nuovo decreto richiesto dal D.P.R. n. 346/1994 per l'individuazione della documentazione da allegare alle domande di autorizzazione.
La richiesta di assunzione preventiva, innanzitutto, deve essere avanzata al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed al Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per l'emigrazione e gli affari sociali; copia deve essere inviata anche all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente, secondo la sede del richiedente.

Per i datori di lavoro non aventi sede nel territorio nazionale, alla domanda di autorizzazione va unita la documentazione relativa al conferimento del mandato ad una persona fisica o giuridica residente in Italia e della corrispondente accettazione del mandatario con obbligazione solidale per l'adempimento di tutti gli obblighi di cui alla Legge n. 398/1987; il conferimento e l'accettazione del mandato devono risultare da atto pubblico.
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