Mancanza di delega di firma
La mancata sottoscrizione da parte del Dirigente, capo dell'ufficio, rende nullo l'avviso di accertamento se la delega, conforme alla legge, non è allegata all'atto, ovvero esibita in giudizio. Il principio, da tempo consolidato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, è recepito costantemente anche dai Giudici tributari secondo cui incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di produrre una delega atta a dimostrare la valida sottoscrizione dell'avviso di accertamento.
Omessa allegazione del P.V.C. all'atto impositivo
La mancata allegazione del Processo Verbale di Constatazione all'avviso di accertamento può determinare la nullità dell'atto impositivo per assoluto difetto di motivazione. Secondo gli insegnamenti dei Giudici di Legittimità, infatti, la mancanza di qualsiasi allegazione probatoria in ordine alla sussistenza della pretesa tributaria può comportare l'accoglimento della opposizione di parte contribuente all'atto impositivo per difetto di prova in ordine agli elementi concreti in base ai quali si è proceduto alla determinazione dell'imposta accertata.
Insufficiente vaglio critico dell'ufficio al P.V.C.
Le risultanze dell'accertamento, quando derivano da indagini di polizia giudiziaria delegata non possono appiattirsi pressoché interamente, alle risultanze dell'organo investigativo. Il ricorso avverso l'accertamento eccepisce l'inesistenza dell'atto impositivo stante la violazione dell'art. 42, D.P.R. 29.09.1973, n. 600 e dell'art. 7, L. n. 212/2000. Approdi giurisprudenziali consolidati ritengono che le risultanze emergenti da un P.V.C., se non accompagnate da ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti, non possano che essere valutate come presunzioni, o addirittura, indizi del tutto inidonei a suffragare l'esistenza di un maggiore reddito, soprattutto in assenza di una autonoma attività valutativa da parte dell'Ufficio accertatore.
Presunzioni semplicissime e motivazione dell'accertamento induttivo
Le informazioni acquisite dal computer dell'imprenditore o del professionista, rappresentative di una contabilità non ufficiale, costituiscono, in quanto scritture dell'impresa stessa, elemento probatorio, sia pur presuntivo, utilmente valutabile, a condizione però che ai documenti extracontabili rinvenuti vengano affiancate altre prove.
E' questo uno dei principi espressi dalla Corte di Cassazione secondo cui è necessario motivare la ricostruzione indiretta-presuntiva formulata in virtù del reperimento della documentazione extra contabile, anche mediante altri strumenti di accertamento in grado di rafforzare la valenza probatoria delle informazioni reperite extra-contabilmente, trattandosi queste ultime di presunzioni "semplicissime".
Nelle motivazioni difese ex art. 12, l. n. 212/2000 da valutare
L'atto d'imposizione tributaria deve contenere un'adeguata replica in grado di superare le deduzioni formulate dal contribuente: in mancanza, l'atto è radicalmente nullo per difetto di motivazione.
E' principio consolidato in giurisprudenza che le osservazioni ex art. 12, co. 5, l. n. 212/2000, impongono il funzionario verbalizzante ad un riesame critico del processo verbale di constatazione redatto dall'organo investigativo specificando nell'ambito delle motivazioni dell'atto di accertamento se, ed in quale misura, le doglianze di parte hanno avuto effetti sull'accertamento definitivo, ovvero le ragioni per le quali le stesse sono risultate irrilevanti agli stessi fini.
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