La principale novità, per la quale in realtà è atteso un decreto ministeriale, è la ricerca telematica dei beni potenzialmente pignorabili, con successiva attivazione "d'ufficio" delle relative procedure. L'ufficiale giudiziario, infatti, su istanza del creditore e con autorizzazione del giudice, può eseguire ricerche telematiche su tutti gli archivi della pubblica amministrazione (Pra, anagrafe tributaria, anagrafe conti correnti, archivi di enti previdenziali, etc.).
Altra novità e' che per i pignoramenti di veicoli e presso terzi il foro competente e' sempre il domicilio del debitore.
Per le novità specifiche vediamo i dettagli.
Pignoramento auto e moto
Tecnicamente parlando il pignoramento di auto e moto rientra nelle procedure di espropriazione mobiliare presso il debitore, disciplinata dal codice di procedura civile (art.513 e segg.). Deve preventivamente esser stato notificato un titolo esecutivo e un precetto, a meno che il veicolo non sia già stato ipotecato.
Fino ad oggi la difficoltà -per gli ufficiali giudiziari- era quella di rintracciare il veicolo oggetto di pignoramento, con necessità di autorizzazioni particolari se lo stesso si trovava in strada anziché nell'area di proprietà del debitore. Con le nuove norme queste difficoltà sono superate. Esse prevedono infatti la notifica al proprietario/debitore di un atto di intimazione a consegnare il veicolo entro 10 giorni all'istituto vendite giudiziarie del luogo, decorsi i quali l'eventuale circolazione con lo stesso e' punibile con il sequestro e successiva consegna all'istituto vendite giudiziarie. La procedura infatti prevede che il pignoramento venga iscritto al PRA e che da quel momento il veicolo non possa più circolare, come per il fermo amministrativo.
Pignoramento crediti presso terzi (stipendi, conti correnti, affitti)
Disciplinato dal codice di procedura civile agli art.543 e segg., riguarda beni del debitore, o suoi crediti, in possesso di terzi (datore di lavoro, banche, etc.). Si esegue mediante un atto da notificare al debitore e al terzo con il quale si indicano le cose o somme dovute e si intima al terzo di non disporne senza ordine del giudice.
La novità è che con questo atto il terzo non viene più direttamente convocato davanti al giudice (insieme al debitore) per consegnare la lista delle cose -o crediti- in suo possesso ma viene invitato a fare la comunicazione per raccomandata a/r o pec entro 10 giorni, anche tramite il proprio avvocato. In mancanza scatta la convocazione, e se anche in questa occasione non viene resa la dichiarazione si prendono per buoni i crediti e i beni dichiarati dal creditore, che diventano incontestabili.
Si ricorda che il pignoramento presso terzi è leggermente diverso nel caso segua il mancato pagamento di una cartella esattoriale (pignoramento esattoriale). In questo caso il terzo (che puo' essere anche un inquilino per il pagamento di fitti scaduti) deve consegnare le cose -o versare le somme di cui e' debitore- direttamente all'agente per la riscossione entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento.
Il riferimento e' il Dpr 602/73 artt.72 e segg.
Anche riguardo all'impignorabilità degli stipendi le due procedure sono diverse:
di Rita Sabelli
DL RILANCIO: lettera sospensione trattenute su stipendi e pensioni per pignoramenti
L’articolo 152 del Decreto Rilancio ha previsto la sospensione delle trattenute conseguenti i pignoramenti effettuati dall’Agente della riscossione (ex Equitalia) e dai soggetti che si occupano dell’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali.
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