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Martedì 13 gennaio 2015

Concordato Preventivo - Creditori privilegiati - Pagamenti dilazionati o parziali

a cura di: Studio Legale Campana
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Concordato Preventivo - Creditori privilegiati - Pagamenti dilazionati o parziali

Il tema è di particolare interesse alla luce delle recenti sentenze di merito e di legittimità di cui darò conto qui di seguito.

Conviene, innanzitutto, citare le norme di riferimento.

Sui presupposti per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, l'art. 160, comma 2, L.F. (così come modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169) prevede che:

"La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione." (n.d.r. enfasi aggiunta).

Sul concordato preventivo in continuità l'art. 186-bis L.F. (articolo aggiunto dall'art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 134) . prevede, al comma 2 lett. c), che:

"c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto." (n.d.r. enfasi aggiunta).

Ebbene. In un Concordato Preventivo di tipo liquidatorio è possibile prevedere la dilazione di pagamento dei crediti privilegiati?

La Suprema Corte, sez. I, con sentenza del 9 maggio 2014, n.10112 ha ammesso tale principio statuendo che "... se la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei crediti privilegiati, allora il pagamento dei crediti medesimi con dilazione superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della stessa liquidazione, in caso di concordato c.d. "liquidativo") equivale a soddisfazione non integrale di essi. Ciò a causa della perdita economica conseguente al ritardo (rispetto ai tempi "normali") con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme spettanti.".

L'equiparazione del pagamento dilazionato a quello parziale sarebbe consentita sia in ragione della natura innovativa e "correttiva" del D.Lgs n.169/2007 che ha modificato l'articolo 160 L.F. sia dell'ammissibilità della dilazione per i crediti privilegiati ex art. 182-ter L.F. (in tema di transazione fiscale) sia, infine con un ragionamento a contrario, per la presenza della moratoria prevista dall'art. 186-bis L.F. per i concordati in continuità.

Tale assunto è stato nuovamente confermato da altra pronuncia della Corte di Cassazione, sez. I, 26 settembre 2014, n.20388.

Per converso il Tribunale di Monza, con sentenza del 23 settembre 2014 (pubblicata su www.ilcaso.it) ha criticato tale interpretazione poiché non vi è "... una necessaria corrispondenza […] tra pagamento non integrale e pagamento dilazionato, dato che da una parte, nell'art. 186-bis l. fall. trova applicazione il disposto dell'art. 160, secondo comma, ossia la possibilità di un pagamento non integrale del credito in caso di incapienza dei beni oggetto di prelazione, anche quando la possibilità di dilazione è esclusa, dall'altra l'art. 182-ter l.fall. consente la dilazione del pagamento dell'IVA, ma non la sua decurtazione." (n.d.r. enfasi aggiunta).

I Giudici monzesi hanno quindi affermato che "... non può sostenersi che il pagamento dilazionato, non espressamente previsto, sia giustificato dall'espressa previsione di una soddisfazione non integrale ai sensi e per gli effetti dell'art. 160 comma 2 l. fall.".

Inoltre l'articolo 186-bis l. fall. non implicherebbe la possibilità di una moratoria per qualsiasi concordato ed essa sarebbe inammissibile ove sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

È proprio la mancata liquidazione dei beni gravati ("funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa") che consente la dilazione del pagamento in un concordato in continuità.

Tali motivazioni mi trovano perfettamente d'accordo in quanto il fulcro dell'impianto concordatario è la soddisfazione dei creditori e l'articolo 160, comma 2, L.F. (ove applicabile) consente una riduzione solo quantitativa della soddisfazione e non una (automatica) soddisfazione dilazionata.

Ogni interpretazione estensiva della norma in parola sarebbe illegittima e solo una modifica legislativa della norma (che auspico) consentirebbe di appianare i contrasti giurisprudenziali sopra citati.

Fonte: http://blog.avvocatocampana.com
AUTORE:
Autore AteneoWeb: Avv. Luca Campana

Avv. Luca Campana

Avvocato
Studio Legale Campana
L’avvocato Luca Campana si è diplomato al Liceo Scientifico “Paolo Frisi” di Monza e poi si è laureato in giurisprudenza – nell’ottobre 1997 – all’Università degli Studi di Milano. Nell’ottobre...
2001 (alla prima sessione utile dopo il compimento della pratica forense) ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Milano.
Nel novembre 2001 si è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Monza.

Dal marzo 1998 al dicembre 2003 ha collaborato con uno dei principali studi legali di Monza, divenendo – nel gennaio 2004 – associato e Senior Partner.
In tale contesto l’avvocato Campana ha maturato una significativa esperienza professionale, assistendo enti, banche, assicurazioni e primarie società di capitali.
Nel gennaio 2011 l’avv. Luca Campana ha creato un proprio studio legale con sede principale in Monza (e sede secondaria in Milano) ove esercita – con soddisfazione – la professione di avvocato.
Dal gennaio 2012 l’avvocato Luca Campana è anche of Counsel (nel campo del diritto civile e societario) dello studio “Balestreri & Associati” di Milano, boutique law firm specializzata in diritto amministrativo.
Dall'aprile 2014 l'avvocato Campana è abilitato al patrocinio presso la Corte di Cassazione e giurisdizioni superiori.

Specializzazioni
Le competenze dell’avvocato Luca Campana s’incentrano, prevalentemente, nel settore del diritto civile con peculiare approfondimento del diritto commerciale e societario, del diritto bancario, del diritto fallimentare, del Real Estate e della contrattualistica d’impresa.
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    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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