Ciò significa che il trust è in frode alla legge, non produce l'effetto segregativo che gli è proprio ed i creditori del disponente possono comunque agire esecutivamente sui beni in esso fittiziamente conferiti. In tal senso, si esprime una recente pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia, n. 38683 del 21 ottobre 2014.
Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
L'utilizzo distorto di uno strumento lecito, come è il trust, può rilevare anche dal punto di vista penale sino a configurare la fattispecie criminosa del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11 del D.Lgs. 74/2000.
E', infatti, prevista la punibilità con la reclusione da sei mesi a quattro anni, tra l'altro, per chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi, dell'Iva e relativi interessi e provvedimenti sanzionatori per un importo superiore ad Euro 50.000,00, distrae fraudolentemente i propri beni in modo da rendere inefficace, in tutto o in parte, il procedimento di riscossione coattiva.
Si tratta di un reato di istantaneo e concreto pericolo che si perfeziona al solo superamento della soglia di punibilità fissata in Euro 50.000,00.
Per tale fattispecie criminosa è altresì contemplata l'aggravante specifica del raddoppio del minimo della pena, aumentata della metà del massimo (da uno a sei anni), al superamento della soglia di valore di 200mila euro del credito erariale in relazione al quale sono state adottate le condotte finalizzate al mancato pagamento.
Il trust e la responsabilità universale del debitore
Come abbiamo più volte sottolineato, esaminandone gli aspetti fiscali o i suoi rapporti con il fallimento, il trust trova la propria legittimazione generale nel nostro sistema all'interno della riserva di legge prevista dall'art. 2740 c.c., II co. (Le limitazioni della responsabilità (ndr: del debitore) non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge). Qualsiasi utilizzo di tale strumento al di fuori dei limiti previsti dal legislatore, dunque, può dare luogo a fattispecie "sanzionabili".
Nella decisione di ricorrere o meno a questa figura è, pertanto, necessario ricordare che l'effetto segregativo di cui gode il patrimonio separato si pone in rapporto di mezzo a fine rispetto al raggiungimento di un ulteriore interesse meritevole di tutela. L'utilizzo del trust come espediente legale per la salvaguardia dei beni del disponente da azioni esecutive da parte dei creditori dà origine a situazioni di dubbia legittimità.
Alla prova dei fatti, l'apparente tutela rappresentata dallo schermo fittiziamente creato rischierebbe, infatti, di essere travolta e annullata, con gravi ripercussioni dal punto di vista civile ma anche penale (sul punto, vd. anche Cass. Penale, Sez. III, n. 46797 del 24 ottobre 2014, in Diritto&Giustizia 2014, 12)
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