Sono inclusi anche i nuclei familiari che, ferme le condizioni precedenti, includono figli fiscalmente a carico.
La novità è stata introdotta dalla Legge che ha convertito il cosiddetto "decreto milleproroghe" (2) "per consentire il passaggio da casa a casa per i soggetti interessati dalle procedure di rilascio per finita locazione" in attesa dell'attribuzione alle Regioni dei fondi statali "per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" (3) per l'anno 2015.
Unico contentino ai proprietari: per tutto il periodo di sospensione concesso i canoni incassati non saranno imponibili ai fini dell'applicazione dell'irpef dovuta per il 2015 né dovranno essere presi in considerazione per il calcolo dell'acconto del 2016 (stesso regime fiscale riguarda le sospensioni ottenute nel 2014).
In parole povere l'ennesima proroga giustificata questa volta da un ritardo amministrativo relativo alla ripartizione fondi destinati per l'appunto a favorire la mobilità degli inquilini sia attraverso il reperimento di nuovi alloggi (popolari o meno) sia attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti.
Quindi siamo alle solite: i ritardi della burocrazia e i problemi del "diritto alla casa" di alcuni cittadini ricadono su altri cittadini (proprietari di immobili) anziché trovare una veloce e pronta soluzione da parte di chi di dovere -Comuni e altre amministrazioni locali- con l'utilizzo di fondi stanziati a livello statale che, almeno sulla carta, non mancano.
Precisiamo, per chiarezza, che questi provvedimenti di blocco non riguardano gli sfratti per morosità, già comunque gravosi per i proprietari a causa dei tempi di esecuzione molto lunghi.
Per approfondire l'argomento si veda la scheda pratica SFRATTO IMMOBILIARE E CESSAZIONE DEL CONTRATTO DI AFFITTO.
(1) Legge 9/2007 e Dl 248/2007 art.22ter prorogato, in ultimo, dal Dl 150/2013
(2) Dl 192/2014 convertito nella Legge 11/2015 art.8 comma 10bis
(3) Legge 431/1998 art.11
di Rita Sabelli
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Novità di questa versione:
Da quest’anno arriva una cedolare secca più cara per gli affitti brevi (inferiori a 30 giorni). Ma solo se gli immobili sono più di due. In particolare, se è concesso in locazione breve un solo immobile, l’aliquota è pari al 21%; se sono concessi in locazione breve più immobili, su uno (a scelta del contribuente) si applica l’aliquota del 21%, mentre sugli altri si applica il 26%.
Se le unità concesse in locazione breve sono più di quattro l’attività si intende svolta in forma imprenditoriale e, quindi, nessuna cedolare secca può essere applicata.
Credito Imposta Canoni Locazioni 2021 Decreto Sostegni Bis (DL 73/2021 Art. 4): versione cloud
Il c.d. "Decreto Sostegni bis" (DL 73/2021, Art. 4) ha previsto un nuovo credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda. Il credito d’imposta è concesso ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi, percepiti nel 2019, non superiori a 15milioni di euro.
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