Il contributo è dovuto dalle società cooperative e loro consorzi, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso, nelle seguenti misure:
Società cooperative e loro consorzi
Fasce e importo | Numero soci | Capitale sottoscritto | Fatturato | |
a) | €. 280,00 | fino a 100 | fino a €. 5.160,00 | fino a €. 75.000,00 |
b) | €. 680,00 | da 101 a 500 | da €. 5.160,01 a €. a €. 40.000,00 | da €. 75.000.01 a €. 300.000,00 |
c) | €. 1.350,00 | superiore 500 | superiore a €. 40.000,00 | da €. 300.000,01 a €. 1.000.000,00 |
d) | €. 1.730,00 | superiore 500 | superiore a €. 40.000,00 | da €. 1.000.000,01 a €. 2.000.000,00 |
e) | €. 2.380,00 | superiore 500 | superiore a €. 40.000,00 | superiore a €. 2.000.000,00 |
Banche di credito cooperativo
Fasce e importo | Numero soci | Totale attivo (in migliaia di euro) | |
a) | €. 1.980,00 | fino a 980 | fino a €. 124.000 |
b) | €. 3.745,00 | da 981 a 1680 | da €.124.001 a €. 290.000 |
c) | €. 6.660,00 | superiore 1680 | superiore a €. 290.000,00 |
Società di mutuo soccorso
Fasce e importo | Numero soci | Totale attivo (in migliaia di euro) | |
a) | €. 280,00 | fino a 1.000 | fino a €. 100.000 |
b) | €. 560,00 | da 1.001 a 10.000 | da €.100.001 a €. 500.000 |
c) | €. 840,00 | superiore 1680 | superiore a €. 500.000 |
Per individuare la fascia di appartenenza l'ente cooperativo deve contestualmente possedere i parametri previsti nella tabella; nel caso in cui anche un solo parametro venisse superato l'ente è tenuto al pagamento del contributo indicato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.
I parametri di riferimento devono essere rilevati al 31 dicembre 2014.
Il "fatturato"
Il fatturato corrisponde al "valore della produzione" di cui alla lettera A) dell'art. 2425 del codice civile; nelle cooperative edilizie il fatturato è pari al maggior valore dell'immobile rilevato alle voci B II o C I dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.) e il valore della produzione di cui alla lett. A) dell'art. 2425 c.c.
I contributi indicati nella tabella devono essere aumentati del
50% per gli enti cooperativi assoggettabili a revisione annuale e del 30% per le cooperative sociali; gli enti iscritti all'Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi l'aumento del 50% non viene applicato nel caso in cui gli stessi non abbiano avviato o realizzato un programma edilizia.
Le cooperative edilizie di abitazione non assoggettabili a revisione annuale devono versare un contributo maggiorato del 10%, come disposto dall'art. 20, comma c) della legge n. 59/92.
Enti soggetti al contributo minimo
Gli enti cooperativi che hanno deliberato lo scioglimento entro il termine di pagamento del contributo 2015/2016 sono tenuti al versamento del contributo minimo aumentato delle eventuali maggiorazioni dovute per la tipologia di cooperativa.
Gli enti iscritti nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2015 sono esonerati dal versamento del contributo. Gli altri enti cooperativi di nuova costituzione sono tenuti al versamento del contributo entro 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese; i parametri di riferimento per la determinazione della fascia contributiva sono quelli rilevabili al momento dell'iscrizione al registro citato.
Modalità di riscossione
I contributi sono riscossi esclusivamente per tramite dell'Agenzia delle Entrate attraverso versamento su modello F24 e utilizzando i seguenti codici:
I contributi di pertinenza delle Centrali Cooperative, dovuti dagli enti associati, sono riscossi dalle Centrali stesse, mentre gli Enti non aderenti ad Associazioni Nazionali di Rappresentanza possono utilizzare il modello F24 precompilato, disponibile registrandosi al Portale delle Cooperative http://cooperative.mise.gov.it.
Il contributo deve essere versato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
Nel caso la cooperativa versi il contributo entro un mese dalla scadenza dovrà pagare una sanzione pari al 5% del contributo stesso, oltre che gli interessi di mora; se, al contrario, il versamento avviene oltre un mese dalla scadenza la sanzione dovuta sarà pari al 15% del contributo (D.M. 18 dicembre 2006 art. 4 comma 2 e art. 5).
Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.
Registro IVA Associazioni Sportive Dilettantistiche 2025
Cartella di lavoro Excel per la per la gestione del registro dei corrispettivi, conforme al D.M. 11/2/1997, di società ed associazioni sportive dilettantistiche. Il registro dei corrispettivi, conforme al D.M. 11/2/1997, può essere utilizzato dalle associazioni sportive dilettantistiche per annotare mensilmente le somme percepite nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata fruendo del regime forfetario di cui all'art. 1 della legge n. 398 del 16 dicembre 1991.
Pacchetto 'Iva e Terzo settore e regime forfettario dei contribuenti minimi'
Il pacchetto contiene due documenti:
- il primo rubricato contiene la fotografia degli adempimenti legati all’imposta sul valore aggiunto e il terzo settore. Infatti dal 1° gennaio 2025 gli enti di tipo associativo, compresi gli enti sportivi che svolgono attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati, dovranno aprire la partita Iva.
- il secondo documento tratta della possibilità (decreto legge n. 146 del 2021) di utilizzare il regime forfettario dei contribuenti minimi (art. 5 comma 15-quinquies del decreto legge n. 146 del 2021) per le operazioni rilevanti ai fini Iva svolte dalle organizzazioni di volontariato (Odv) e dalle associazioni di promozione sociale (Aps).
Check-list imposta sul valore aggiunto e Terzo settore
Conto alla rovescia gli enti di tipo associativo che svolgono attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati. Dal 1° gennaio 2025 dovranno aprire la partita Iva.
L’attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati, infatti, diventerà rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
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