Martedì 28 aprile 2015

L'acqua ossigenata ad iva 10% complica l'aliquota iva dell'alcool

a cura di: Studio Valter Franco
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L'acqua ossigenata ad iva 10% complica l'aliquota iva dell'alcool
Con risoluzione 23 del 27/2/2015 l'Agenzia delle Entrate ha indicato la corretta aliquota iva (10%) per la cessione di idrogeno di perossido in soluzione 3% corrispondente a 10 volumi (comunemente "acqua ossigenata"), poiché prodotto previsto dal punto 114 della tabella A parte III allegata al DPR 633/72 (prodotti di cui le farmacie debbono essere obbligatoriamente dotate), precisando inoltre che l'aliquota del 10% si applica anche alle cessioni effettuate da rivenditori diversi dalle farmacie, purché il prodotto rispetti le caratteristiche indicate (soluzione 3%) ed indipendentemente dal tipo di confezione. Per quanto di mia conoscenza l'acqua ossigenata non ha altri usi rispetto all'utilizzo per l'asepsi e la disinfezione delle lesioni della cute.

Tra le sostanze di cui le farmacie debbono essere obbligatoriamente dotate rientra anche l'etanolo 96, cioè l'alcool etilico a 96°, il cui uso è senz'altro più diffuso rispetto a quello dell'acqua ossigenata, essendo infatti utilizzato, oltre che nel settore farmaceutico anche da industrie alimentari, di cosmesi, liquorifici, etc. etc., è l'alcool, detto molto semplicemente, che viene acquistato ed utilizzato anche per "farsi in casa il limoncello".

Dopo l'emanazione della risoluzione citata si sono creati due fronti contrapposti sull'aliquota iva da applicarsi alle cessioni di alcool etilico: il primo che sostiene che si applichi l'aliquota ridotta solo nel caso di vendita nei confronti delle farmacie ed il secondo che, sulla base di quanto contenuto nella citata risoluzione, sostiene l'applicabilità dell'aliquota iva del 10% a tutte le cessioni di alcol etilico, purché a 96°; indubbiamente il secondo fronte ha argomentazioni, a giudizio del sottoscritto, più che convincenti: il prodotto fa parte, al pari dell'acqua ossigenata, delle sostanze di cui le farmacie debbono essere obbligatoriamente dotate, il punto 114 della tabella A parte III allegata al DPR 633/72 fa riferimento a tali sostanze, ergo si applica l'aliquota iva del 10% e, al pari dell'acqua ossigenata, indipendentemente dal tipo di confezione e da rivenditori diversi dalle farmacie e, per contro se fosse ceduto al 10% dalle farmacie ed al 22% da altri distributori, per "farmi il limoncello in casa"andrei a comprare l'alcool in farmacia, dove sicuramente costerebbe meno per effetto dell'aliquota iva ridotta.

Ora soltanto un'ulteriore risoluzione potrà chiarire quale sia la corretta aliquota iva da applicarsi alle cessioni di alcool.
AUTORE:
Autore AteneoWeb: Rag. Valter Franco

Rag. Valter Franco

Ragioniere commercialista, revisore contabile
Studio Valter Franco
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    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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