Giovedì 30 aprile 2015

Versamento tassa sulle imbarcazioni

a cura di: Studio Valter Franco
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Versamento tassa sulle imbarcazioni

Art. 16 del D.L. 201 DEL 6/12/2011 c.d. "Decreto Salva Italia" - TASSA SULLE IMBARCAZIONI.

Convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 - modificato dall'art. 60 bis del D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla Legge 24/3/2012 n. 214 - Ulteriormente modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69.
Convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

Dal 1° maggio 2012 le unità da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale che è da versarsi entro il 31 maggio di ogni anno.

Soggetti tenuti al pagamento: proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, gli utilizzatori in forza di contratto di locazione finanziaria.

Riduzioni: comma 3

  • alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri utilizzate dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia
  • alla metà per le unità a vela con motore ausiliario con rapporto tra superficie velica e potenza del motore espresso in kw. non sia inferiore a 0,5.

comma 15 ter: la tassa è ridotta come segue:

  • del 15% dopo cinque anni dalla costruzione dell'unità da diporto
  • del 30% dopo dieci anni dalla costruzione dell'unità da diporto
  • del 45% dopo quindici anni dalla costruzione dell'unità da diporto

i predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.

Non si applica: comma 4

  • unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici
  • unità obbligatorie di salvataggio
  • battelli di servizio (purché rechino l'indicazione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti)
  • unità che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio

Esenzioni: comma 5 - unità possedute da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente per fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso

comma 5 bis:

  • la tassa non è dovuta per le unità nuove con targa di prova nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o distributore
  • la tassa non è dovuta per le unità usate ritirate dai cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto.

Modalità di pagamento: Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 24/04/2012
- (modello F24 elementi identificativi)
- Codice Tributo Risoluzione Agenzia Entrate 39/e del 24.04.2012 (utilizza il link a fine articolo per visualizzare il Provvedimento e la Risoluzione)

Nel modello elementi identificativi occorrerà indicare:

  • Contribuente: normali dati anagrafici del versante
  • Nel campo "tipo" inserire la lettera R
  • Nel campo elementi identificativi inserire la sigla di iscrizione dell'unità da diporto
  • Nel campo codice inserire il codice tributo 3370
  • Nel campo anno di riferimento inserire il codice 2015

Controlli Capitanerie di Porto, forze preposte alla tutela e sicurezza in mare, forze di pubblica sicurezza, organi di polizia giudiziaria e tributaria - in caso di violazione redigono processo verbale che trasmettono alla Dir. Prov. Agenzia delle Entrate

Sanzioni per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 200% al 300% della tassa dovuta - Le sanzioni possono essere definite entro 60 giorni dalla data del processo verbale mediante il pagamento dell'imposta e con riduzione della sanzione minima al 50% (in pratica con versamento dell'imposta e sanzione ridotta (!) pari al 100% dell'imposta.

MISURA DELL'IMPOSTA - importi dovuti dal 2013 - importi da versarsi nel 2014-2015 (salvo le riduzioni prima indicate)

[a) euro 800 per le unita' con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri ; ] (1)
[b) euro 1.160 per le unita' con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri ; ] (2)
c) euro 870 per le unita' con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 1.300 per le unita' con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
e) euro 4.400 per le unita' con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
f) euro 7.800 per le unita' con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
g) euro 12.500 per le unita' con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
h) euro 16.000 per le unita' con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
i) euro 21.500 per le unita' con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
l) euro 25.000 per le unita' con scafo di lunghezza superiore a 64 metri

(1) - (2) Lettera abrogata dall'articolo 23, comma 2, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

Visualizza la scheda informativa sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

AUTORE:
Autore AteneoWeb: Rag. Valter Franco

Rag. Valter Franco

Ragioniere commercialista, revisore contabile
Studio Valter Franco
Collabora con Ateneoweb dal 2003. Dal 1978 lo studio assiste i propri clienti in tutti gli adempimenti societari, contrattuali, fiscali, contabili, durante le fasi di accertamento e quelle del contenzioso...
tributario. Lo studio ha maturato inoltre significative esperienze nel campo del trattamento dei dati personali (privacy) e della normativa antiriciclaggio per professionisti, tenendo convegni in diverse località italiane sul tema.
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    È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
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    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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