Giovedì 28 maggio 2015

Trust e azione revocatoria

a cura di: Studio Dr. Paolo Soro
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Trust e azione revocatoria

Segnaliamo un'interessante recente sentenza del Tribunale di Velletri in materia di azione revocatoria e inefficacia dell'atto di dotazione del fondo in trust.

La sentenza 1193/2015 del 3 aprile 2015, del Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, a nostro avviso, merita di essere segnalata per svariati motivi.

La decisione (pronunciata il 26 marzo 2015) annulla gli effetti di un trust auto-dichiarato, con beneficiario lo stesso disponente, il cui interesse meritevole di tutela sarebbero state le esigenze di vita del figlio minore, accogliendo la domanda concernente l'azione revocatoria proposta dalla banca creditrice.

Il comportamento del disponente è stato di quelli quanto mai arditi, che non lasciano molto spazio all'immaginazione: dopo aver prestato fideiussione bancaria a garanzia dei debiti societari, ricevuta la richiesta di rientro del fido da parte della banca, ha segregato nel trust in questione tutti i beni immobili che non erano stati in precedenza già venduti.

A nostro modesto avviso, l'azione revocatoria era certa fin da subito e, constatatine i presupposti, nonché la tempestività, il Tribunale non poteva certo decidere in maniera diversa.

Leggendo, peraltro, la motivazione si rilevano alcune affermazioni che, per quanto per noi siano sempre state scontate, non possiamo dire altrettanto con riguardo alla copiosa Giurisprudenza di cui abbiamo notizia.

Il Tribunale, partendo dall'ovvio (ma, non per tutti, scontato) presupposto che ciò che rileva non è l'atto istitutivo del trust (che permane assolutamente legittimo), ma il solo atto di dotazione del fondo in trust, riporta doviziosamente le principali pronunce in materia e ricorda gli articoli della Convenzione dell'Aja, affermando che il trust è un istituto di per sé riconosciuto in Italia come esistente e produttivo di effetti giuridici.

Precisa, altresì - annotazione importantissima, meritevole di ampia sottolineatura - che pure il trust auto-dichiarato, in quanto legittimamente previsto dalla Convenzione, è parimenti esistente e produttivo di effetti in Italia.

Ovviamente, posto che non si possono violare le norme inderogabili previste dall'Ordinamento interno, indipendentemente dal fatto che vi sia un motivo meritevole di tutela, il trust diventa inefficace nei confronti dei soggetti terzi, allorché violi gli interessi legittimi dei creditori, ai quali non è certamente preclusa l'azione revocatoria ordinaria, laddove ne ricorrano tutti i presupposti di legge.

Il Tribunale, nel dettaglio, afferma che:
"Un trust, avente tutte le caratteristiche di cui all'art. 2 della Convenzione, deve essere riconosciuto come esistente e produttivo di effetti, ancorché auto-dichiarato, anche se (coincidendo la persona del disponente con quella del trustee), manca, di fatto, il trasferimento dei beni da un soggetto all'altro. Nella fattispecie analizzata, però, si va ben oltre la figura di trust auto-dichiarato, che in base a quanto sopra esposto deve ritenersi ammesso in Giurisprudenza (…), benché contrastato da parte della Giurisprudenza Tributaria (…). Nel caso di specie siamo invece in presenza di un trust che, date le sue caratteristiche, non può definirsi auto-dichiarato ma del tutto abusivo. Il trust infatti, oltre a essere auto-dichiarato, contempla il disponente anche nella veste di beneficiario del trust medesimo, apparendo quindi posto in essere al solo scopo di frustare le pretese dei creditori sottraendo alla garanzia patrimoniale del disponente i beni di più agevole aggredibilità."

"A sostegno della tesi vi è poi un ulteriore elemento consistente nella mancata nomina di un guardiano tra i soggetti del trust. Il guardiano è una figura non necessaria ma quanto mai opportuna: ha il compito di controllare e, nel contempo, assistere il trustee nella gestione del patrimonio. La nomina del guardiano risponde quindi all'esigenza di sorvegliare il trustee e, al tempo stesso, di aiutarlo nelle scelte operative.

In altre parole serve a creare un elemento di raccordo tra il disponente (che, per effetto dell'affidamento, si è spossessato del suo patrimonio) e il trustee (che ne è diventato proprietario e gestore fiduciario nell'interesse dei beneficiari, o per un fine determinato), allo scopo di rinforzare e proteggere il trust.

Tale nomina non è necessaria nel modello di trust che emerge dalla Convenzione dell'Aja; tale figura è invece obbligatoria nel trust di scopo dove mancano i beneficiari. L'ufficio del guardiano, come quello del trustee, può essere svolto da una persona, da più persone, o da una persona giuridica.

Il guardiano è normalmente nominato dal disponente nell'atto istitutivo del trust o con atto separato indirizzato al trustee. Talvolta è nominato dai beneficiari dopo la morte o le dimissioni del primo guardiano."

Sembrerebbe di essere di fronte a un Giudice che, avendo studiato bene la Convenzione, bacchetta gli artefici di tale trust, dicendo loro, chiaro e tondo:

Il trust è un istituto legittimo, ma bisogna saperlo fare.

Fonte: http://paolosoro.softfobia.it
AUTORE:
Autore AteneoWeb: Dr. Paolo Soro

Dr. Paolo Soro

Dottore commercialista Revisore contabile
Studio Dr. Paolo Soro
Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Cagliari (1985). Ammissione al Master in Direzione Aziendale presso la SDA dell’università Bocconi di Milano (1986). Iscritto all'Ordine Dottori...
Commercialisti ed Esperti Contabili di Cagliari (1987). Revisore Contabile dal 1988. Master Breve in Pianificazione Fiscale Internazionale (1998 - U.S.I. Lugano). Ha ricoperto svariati incarichi per conto del Tribunale di Cagliari. E' stato Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari, presiedendone la Commissione Consultiva di Studio “Comunicazione & Immagine” e curando ogni peculiarità relativa al personale dipendente dell'Ente. Blogger e autore di libri, scrive articoli per svariate riviste telematiche. Opera a Roma, Cagliari e Milano. Si occupa di consulenza fiscale e del lavoro.
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