Ai fini della definizione delle varie tipologie di beni immateriali suindicati e della determinazione dei requisiti per la loro esistenza e protezione, si fa riferimento alle norme nazionali ed europee, nonché alle disposizioni di trattati e convenzioni internazionali sottoscritti in materia di proprietà industriale e intellettuale applicabili nel relativo territorio di protezione.
L'ultimo comma contiene una importante precisazione: qualora due o più beni immateriali appartenenti a un medesimo soggetto siano collegati tra loro da un vincolo di complementarietà in forza del quale la finalizzazione di un processo produttivo sia subordinata al loro uso congiunto e inscindibile, essi, ai fini dell'applicazione del regime agevolato, devono essere considerati alla stregua di un solo bene immateriale.
Tipologie di utilizzo agevolabili (articolo 7)
Per l'applicazione del regime patent box, gli intangibles devono essere oggetto delle tipologie di utilizzo espressamente indicate dall'articolo 7:
L'ultimo comma dell'articolo 7 precisa che l'opzione ha a oggetto anche le somme ottenute a titolo di risarcimento o di restituzione per responsabilità contrattuale o extracontrattuale derivante rispettivamente da inadempimento dei contratti aventi a oggetto i beni immateriali agevolabili e da violazione dei diritti sugli stessi.
Definizione di attività di ricerca e sviluppo (articolo 8)
Il legislatore italiano ha delineato la disciplina del regime patent box avendo riguardo al rispetto del criterio del nexus approach, come raccomandato dall'Ocse, che implica il necessario svolgimento da parte del contribuente di una effettiva attività di ricerca e sviluppo (R&S) quale condizione imprescindibile per beneficiare del regime agevolato.
A tal proposito, l'articolo 8 del Dm fornisce una definizione puntuale e dettagliata delle attività di R&S rilevanti ai fini del regime in esame, stabilendo innanzitutto che esse devono essere finalizzate alla produzione, allo sviluppo, al mantenimento e all'accrescimento del valore dei beni immateriali.
Ciò posto, rientrano nell'ambito delle attività di R&S:
Determinazione della quota di reddito agevolabile (articolo 9)
Il comma 42 dell'articolo 1 della legge 190/2014, stabilisce che "la quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale ed i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene".
L'articolo 9 del Dm, innanzitutto, chiarisce che tale quota deve essere determinata per ciascun bene immateriale, quindi definisce in maniera puntuale gli elementi del suindicato rapporto.
I costi da indicare al numeratore sono quelli relativi alle attività di ricerca e sviluppo poste in essere (comma 2):
L'importo di tali costi è incrementato (comma 3):
Al denominatore del rapporto vanno indicati i costi di cui ai precedenti commi 2 e 3 aumentati:
Per la determinazione del rapporto, inoltre, non assumono alcuna rilevanza gli interessi passivi, le spese relative agli immobili e qualsiasi costo non direttamente riconducibile a uno specifico bene immateriale.
La quota di reddito agevolabile è data dal prodotto tra il reddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali e il rapporto dei costi, e non concorre a formare il reddito d'impresa del soggetto beneficiario per il 50% del relativo ammontare; tuttavia, per i primi due periodi d'imposta di efficacia del regime (2015 e 2016), la percentuale di esclusione è rispettivamente del 30 e del 40 per cento. Pertanto, solo a partire dal 2017 troverà applicazione la regola generale del 50 per cento.
Reinvestimento del corrispettivo da cessione di beni immateriali (articolo 10)
L'articolo 10 del Dm conferma la detassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immateriali prevista dal comma 40 dell'articolo 1 della legge 190/2014.
In particolare, viene ribadito che tali plusvalenze sono escluse dal reddito complessivo a condizione che almeno il 90% del loro ammontare sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è stata posta in essere la cessione, in attività finalizzate allo sviluppo, mantenimento o accrescimento di altri beni immateriali, poste in essere direttamente dai soggetti beneficiari, ovvero, sulla base di appositi contratti di ricerca, da università o enti di ricerca e organismi equiparati, da società, anche start up innovative, diverse da quelle facenti parte del gruppo societario o, infine, da società, anche start up innovative, facenti parte del gruppo.
In caso di mancato reinvestimento del corrispettivo, il reddito del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui si verifica la cessione, deve essere aumentato dell'importo della plusvalenza.
Tracciabilità delle spese e dei redditi (articolo 11)
Allo scopo di garantire la corretta applicazione del regime patent box, è necessaria la sussistenza di un diretto collegamento tra le attività di ricerca e sviluppo e i beni immateriali, nonché tra questi ultimi e il reddito agevolabile dagli stessi derivante.
Tale collegamento deve risultare, a norma dell'articolo 11 del Dm, da un adeguato sistema di rilevazione contabile ed extracontabile. Pertanto, i soggetti, che intendono beneficiare del regime patent box, devono implementare, all'interno della propria organizzazione, un sistema di tracciabilità delle spese e dei redditi idoneo ad assicurare la dimostrazione del richiesto collegamento.
Procedura di ruling (articolo 12)
La disciplina del patent box prevede l'attivazione di una procedura di ruling internazionale ex articolo 8, Dl 269/2003, finalizzata alla stipula di un accordo preventivo tra contribuente e Amministrazione finanziaria, in due distinte ipotesi:
In entrambi i casi in cui la quota di reddito agevolabile è determinata sulla base di un accordo preventivo tra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate, il comma 3 dell'articolo 4 del Dm stabilisce che l'opzione per il regime agevolato ha efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui è presentata l'istanza di ruling.
Nelle more della sottoscrizione dell'accordo, il contribuente determina il reddito d'impresa secondo le regole ordinarie. Tuttavia, per consentire l'accesso al beneficio fin dal periodo d'imposta in cui è presentata l'istanza di ruling, l'eccedenza d'imposta o la maggiore perdita, relative ai periodi d'imposta compresi tra la data di presentazione dell'istanza e la data di stipula dell'accordo, possono essere esposte nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sottoscrizione dell'accordo medesimo.
Infine, è previsto che le micro, piccole e medie imprese (come definite dalla raccomandazione della Commissione della Comunità europea 2003/361/Ce) possono avvalersi di criteri di determinazione semplificati del contributo economico dei beni immateriali alla produzione del reddito, sulla base di apposite modalità che saranno previste, nel rispetto del principio comunitario del contenimento degli oneri amministrativi, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. In ogni caso, tali imprese devono essere in grado di monitorare il nesso tra i costi e il reddito, fornendone dimostrazione all'Amministrazione finanziaria.
Gennaro Napolitano
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
Calcolo Compenso Curatore Fallimentare e nelle procedure di concordato preventivo
Foglio di calcolo in Excel per il calcolo automatico del compenso (o dell'acconto) del Curatore Fallimentare in base al Decreto 25 gennaio 2012, n. 30.
Prevede anche la gestione del compenso per l'esercizio provvisorio.
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