La realizzazione di una tettoia, ancorché avente natura pertinenziale, è configurabile quale intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d), D.P.R. n. 380 del 2001, nella misura in cui realizza «l'inserimento di nuovi elementi ed impianti» ed è quindi subordinata al regime del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), dello stesso d.p.r. laddove comporti una modifica della sagoma o del prospetto del fabbricato cui inerisce. In materia edilizia la nozione di pertinenza è più ristretta di quella civilistica, ed è riferibile solo a manufatti di dimensioni modeste e ridotte rispetto alla cosa cui ineriscono.
E' utile, in materia, fare riferimento anche a quanto già pubblicato, in particolare: «Tende da sole (e strutture portanti) e permesso a costruire» nel quale si sostiene che: «la installazione, configurata quale opera di manutenzione straordinaria non sottoposta al regime del permesso di costruire, di una struttura di supporto di una tenda solare, per quanto di una certa ampiezza, può essere eseguita senza alcun titolo abilitativo, previa semplice comunicazione, anche per via telematica, di inizio lavori» (T.A.R. Molise, Sezione I, con la sentenza del 4 maggio 2015, n. 181).
Sul tema la Corte di Cassazione Penale ha affermato che «la costruzione di una tettoia di copertura non può qualificarsi come pertinenza, in quanto si tratta di un'opera priva del requisito della individualità fisica e strutturale propria della pertinenza, costituendo parte integrante dell'edificio sul quale viene realizzata». La costruzione di una tettoia, pertanto, in difetto del preventivo rilascio dei permesso di costruire, integra il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b) (Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza 15 ottobre 2013, n. 42330). Laddove una tettoia sia di consistenza oggettivamente notevole e quindi tale ex se da alterare in modo significativo l'assetto del territorio, essa, quand'anche si trovi in rapporto con altro bene (c.d. principale) e sia in potenza facilmente smontabile, si sottrae per ciò solo ad una definizione in termini di pertinenza, restando di conseguenza soggetta al regime concessorio proprio delle nuove costruzioni.
La Corte di Cassazione nel caso in esame nel rigettare la tesi difensiva ha affermato il principio di cui in massima, in particolare precisando che «l'art. 3, lett. e) D.P.R. n. 380 del 2001 considera ‹interventi di nuova costruzione› quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti», indicando poi, a titolo esemplificativo, che debbono considerarsi tali «l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo all'interno di strutture ricettive all'aperto in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti» (art. 3 comma 1 lett.e.5, come modif. dall'art. 41 comma 4, L. n. 98 del 2013 e poi dall'art. 10-ter L. n. 80 del 2014). Non rileva, la più o meno facile amovibilità, ma la destinazione ad abitazione ed il soddisfacimento di esigenze non meramente temporanee.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
Il nuovo Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un procedimento fondato su un patto tra professionisti/imprese e fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netto da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.
Possono accedere al CPB anche le società che applicano gli ISA. In questi casi, l’accettazione della proposta da parte di società di persone e soggetti equiparati e di società di capitali in regime di trasparenza fiscale, vincolerà anche tutti i soci e gli associati.
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