Come noto, il Consiglio dei Ministri dello scorso 6 agosto, recependo le ultime richieste di modifica presentate dal Parlamento, ha dato il via libera definitivo allo schema del Decreto, in attuazione dell'articolo 12, della Legge Delega Fiscale 11 marzo 2014, N.23.
Le disposizioni del decreto hanno lo scopo di favorire l'attività transnazionale delle aziende italiane, nonché l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea, tenendo altresì conto dei più recenti orientamenti emersi in sede Ocse, e degli sviluppi della discussione a livello europeo sull'adozione di una base imponibile comune consolidata (CCCTE: Common Consolidated Corporate Tax Base).
Come riportato nella Relazione illustrativa allo schema base del decreto, gli interventi di riordino, in conformità ai principi e ai criteri direttivi indicati nella legge, devono perseguire lo scopo principale di rendere il nostro Paese maggiormente attrattivo e competitivo per le imprese italiane, ovvero quelle straniere che intendono operare in Italia.
Si tratta di un obiettivo prioritario non più rinviabile, in quanto l'internazionalizzazione delle imprese è un corollario dei molteplici, costanti e rapidi cambiamenti dello scenario economico mondiale. I processi di globalizzazione hanno dato luogo a significative trasformazioni nelle strutture produttive e nei mercati, determinando anche profondi e rapidi cambiamenti nella posizione competitiva di molti Paesi europei.
Nel processo di globalizzazione attualmente in corso emerge, innanzitutto, la rilevanza della frammentazione internazionale dei processi produttivi. Gli scambi transnazionali di materie prime e beni finali sono ormai soltanto una delle componenti dell'integrazione internazionale e stanno assumendo un peso meno preponderante rispetto al fenomeno nel suo complesso. L'apertura di nuovi mercati e l'emergere di nuovi importanti concorrenti ha modificato gli equilibri esistenti e reso lo scenario competitivo internazionale più complesso, con la crescita e la diffusione di affiliate estere tra gli elementi sempre più rilevanti nell'attività internazionale delle imprese.
Per operare sui mercati esteri le imprese devono superare barriere informative superiori a quelle riscontrate sul mercato domestico, che scaturiscono sia dalle inevitabili diversità culturali e regolamentari sia dall'esistenza di ostacoli burocratici e legali. Quale che sia la forma di internazionalizzazione prescelta (insediamento produttivo, sviluppo di una rete commerciale e logistica, definizione di servizi post-vendita, semplice esportazione), le imprese investono risorse ingenti nell'estendere all'estero la propria rete di rapporti e relazioni, con nuovi partner e istituzioni.
"Il ruolo che il fisco può e deve svolgere a sostegno dell'internazionalizzazione", così continua la Relazione illustrativa, "è quello di ridurre i vincoli alle operazioni transfrontaliere e di creare un quadro normativo quanto più certo e trasparente per gli investitori.
Si tratta di interventi concernenti vari aspetti della fiscalità internazionale finalizzati a:
Il Decreto, nella sua versione definitiva, si compone di 17 articoli, dei quali:
Riepiloghiamo tali termini di decorrenza nella tabella seguente.
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA DECORRENZA DELLE DISPOSIZIONI
ARTICOLO | DENOMINAZIONE | DECORRENZA |
1
|
Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale |
Data fissata dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo |
2 | Interpello sui nuovi investimenti | |
3 | Dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato | Dal periodo di imposta in corso alla data del Decreto Legislativo |
5 | Disposizioni in materia di costi black list e di valore normale | |
6 | Consolidato nazionale | |
8 | Disciplina delle controllate e delle collegate estere | |
10 | Liste dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento Black List | |
11 | Sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all'estero | |
12 | Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato | |
13 | Perdite sui crediti | |
15 | Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero | |
4 | Interessi passivi | Dal periodo di imposta successivo alla data del Decreto Legislativo |
7 | Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti | |
9 | Spese di rappresentanza | |
14 | Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti |
Occorrerà, dunque, fare particolare attenzione alle operazioni già svolte nel corrente anno 2015, incominciando se del caso a predisporre i relativi nuovi accordi collaborativi preventivi da presentare all'Agenzia delle Entrate, posto che la maggior parte delle disposizioni entra in vigore a partire già da quest'anno.
Tra tutte, ci pare opportuno rammentare, in quanto di particolare rilievo, soprattutto le novità concernenti la normativa CFC, Exit Tax, credito di imposta e residenza fiscale di controllate, collegate e stabili organizzazioni.
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Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.
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