L'art. 61 del D.L. 1/2012 ha introdotto modificazioni all'art. 3 c. 1 del D.P.R. 277/2000
prevedendo che la dichiarazione per fruire del beneficio debba essere presentata entro il termine del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, pertanto la dichiarazione del 3° trimestre 2015 dovra' essere presentata entro il 31 ottobre 2015.
Secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 233 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità) già il software relativo ai benefici del primo trimestre era stato aggiornato inserendo nel frontespizio la dicitura "dichiara che il gasolio consumato, per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria euro 0 o inferiori".
Nella nota in oggetto l'Agenzia delle Dogane rammenta che:
A tal riguardo, considerato che la disciplina comunitaria definisce le categorie dei veicoli a partire da "Euro 1", sono classificabili come appartenenti a quelle "Euro 0 o inferiore" i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa dell'Unione Europea.
Tanto premesso, appare utile ribadire che non sono ammessi all'agevolazione i consumi di gasolio per autotrazione impiegati dai:
La riduzione delle accise relativa al 3° trimestre 2015 ammonta ad euro 214,18609 per mille litri di prodotto per i consumi dal 1° luglio al 30 settembre 2015
Si rammenta che:
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