Martedì 20 ottobre 2015

La cessione di immobile in Negoziazione Assistita è esente da tasse? Risoluzione Agenzia Entrate 65/E del 2015

a cura di: ProfessioneGiustizia.it
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La cessione di immobile in Negoziazione Assistita è esente da tasse? Risoluzione Agenzia Entrate 65/E del 2015
L'atto di cessione e/o costituzione di diritti immobiliari contenuto in un accordo stipulato in sede di Negoziazione Assistita in materia di separazione e/o divorzio può godere dei benefici fiscali concessi alle procedure in materia familiare?

E' l'oggetto di una "Istanza di Interpello" ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000, posta all'Agenzia delle Entrate. L'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, che prevede l'esenzione dall'imposta di registro, di bollo e da ogni altra tassa per "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio". Secondo l'interpellante, ne consegue, ogni accordo stipulato nell'ambito ambito di applicazione della norma appena citata dovrebbe essere esente da imposte e tasse.

Al quesito risponde l'Agenzia delle Entrate con Risoluzione N. 65/E del 16 luglio 2015.

L'agenzia delle Entrate richiama la normativa che regola l'istituto della Negoziazione Assistita affermando: "L'accordo concluso secondo le descritte modalità produce, dunque, i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che concludono i procedimenti di separazione e divorzio; come evidenziato, infatti, in base a detti accordi, se ritenuti regolari dal Procuratore della Repubblica, possono essere effettuate le dovute annotazioni negli atti dello stato civile riguardanti i coniugi".

E conclude: "Data la parificazione degli effetti dell'accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita di cui al citato articolo 6 del decreto legge n. 132 del 2014 ai provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio, deve ritenersi applicabile anche a detto accordo l'esenzione disposta dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987, sempreché dal testo dell'accordo medesimo, la cui regolarità è stata vagliata dal Procuratore della Repubblica, emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale".
Fonte: http://www.professionegiustizia.it
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