In caso di somme dovute da un contribuente in base a un accertamento con adesione o a una conciliazione giudiziale, gli eredi dovranno pagare solo imposte e interessi e non le sanzioni.
Il documento di prassi affronta le ipotesi in cui il decesso del contribuente intervenga mentre è in corso il pagamento del piano di rateazione delle somme dovute in base agli istituti definitori dell'accertamento (ad es. acquiescenza, accertamento con adesione, definizione dell'invito al contraddittorio, definizione del verbale di constatazione) e agli istituti deflativi del contenzioso (reclamo-mediazione e conciliazione giudiziale).
In questi casi, le Entrate chiariscono che l'erede non sarà tenuto a pagare né le sanzioni contenute negli accordi tra Fisco e contribuente, né le eventuali sanzioni dovute per un ritardo nel pagamento delle rate oppure per la decadenza dal beneficio del piano di rateazione.
L'Agenzia con la citata Circolare n. 29/E fornisce indicazioni alle proprie strutture operative affinché non chiedano agli eredi il pagamento delle somme ancora dovute a titolo di sanzione. Inoltre, le Entrate ricordano che «la proroga di sei mesi in favore degli eredi di tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente (o che scadono entro quattro mesi), trova applicazione anche in relazione ai termini di pagamento delle rate scadenti successivamente al decesso del contribuente». Pertanto, le istruzioni dettate nel documento di prassi per gli uffici affermano che le rate successive dovranno includere solo gli importi dovuti a titolo di imposta e interessi.
In relazione alle rimanenti rate ancora da versare gli uffici non potranno neppure chiedere agli eredi il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione per il ritardo nel pagamento delle rate ovvero in caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione. Resta comunque ferma la facoltà degli eredi di estinguere il debito tributario residuo in unica soluzione.
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