Mercoledì 2 dicembre 2015

Il mobbing accertato nel merito è insindacabile in sede di legittimità

a cura di: Studio Legale Mancusi
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Il mobbing accertato nel merito è insindacabile in sede di legittimità
Non è possibile, in sede di legittimità, operare una diversa valutazione relativa al carattere mobbizzante del comportamento tenuto dal datore di lavoro ed agli effetti dannosi prodotti sul lavoratore, una volta accertata la sussistenza dei fatti astrattamente idonei a tale configurazione. E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza del 09 luglio 2015, n. 14301, mediante la quale ha rigettato il ricorso della Società datrice di lavoro e confermato quanto già statuito dalla Corte di Appello di Brescia, con sentenza 3 marzo 2012, n. 93.

In tema di mobbing, ha precisato la Corte di Cassazione, «una volta accertata la sussistenza dei fatti astrattamente idonei alla sua configurazione, non è poi possibile in sede di legittimità operare una diversa valutazione relativa al carattere mobbizzante del comportamento datoriale ed agli effetti dannosi prodotti sul lavoratore».

Nel caso di specie, rigettando il ricorso della società datrice di lavoro, il giudice di legittimità ha ritenuto non censurabile la pronuncia impugnata con la quale la corte del merito, oltre a ritenere illegittimo il licenziamento irrogato ai danni di un dirigente, aveva anche liquidato in favore di quest'ultimo l'importo di quarantamila euro a titolo di mobbing. La condotta mobbizzante attuata dal datore di lavoro era consistita in comportamenti atti a svilire il ruolo aziendale del dirigente, quale direttore amministrativo della società ricorrente, ad iniziare dallo scavalcamento di quest'ultimo nella gestione dell'assunzione del nuovo personale.

A proposito di condotta mobbizzante che si concreta in una emarginazione del lavoratore recentemente abbiamo pubblicato: «Emarginazione del lavoratore: doppia condanna, mobbing e abuso d'ufficio» a commento, breve, di una recentissima pronuncia,  Corte di Cassazione, Sezione VI, con la sentenza del 7 ottobre 2015, n. 40320 che vi invito a leggere per la valutazione di ulteriori aspetti del fenomeno.

Tornando al caso in esame, la Corte di cassazione ha fatto rilevare come il giudice d'appello, ha descritto dettagliatamente gli episodi che hanno concretizzato il comportamento mobbizzante ed il conseguente danno per il lavoratore, quali, ad esempio, «i numerosi addebiti rivelatisi infondati, nonché gli scambi di e-mail con gli impiegati da ritenersi travalicanti il semplice dissidio o la semplice polemica. Tali episodi, a giudizio della Corte d'appello, insindacabile in questa sede, comprovano una volontà persecutoria generatrice di ansia e di malessere nel lavoratore che concretizza la ritenuta condotta mobbizzante».
Fonte: http://www.avvocatoamilcaremancusi.com
AUTORE:
Autore AteneoWeb: Avv. Amilcare Mancusi

Avv. Amilcare Mancusi

Avvocato
Studio Legale Mancusi
Dopo gli studi umanistici, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli discutendo una tesi sull'autonomia ed indipendenza della Magistratura. Ha conseguito...
l'abilitazione professionale presso la Corte di Appello di Salerno.
E' iscritto all'Albo degli Avvocati di Nocera Inferiore dal 1992, e ha svolto la sua attività dapprima in collaborazione con altro studio legale nel quale si è formato, e poi nel suo studio ubicato a Sarno (Sa).
Lo studio offre consulenza ed assistenza legale in Diritto di Famiglia (separazioni, divorzi, riconoscimento figli, affidamento, eredità, interdizione) e in Diritto Civile (recupero crediti, condomino, locazioni, obbligazioni, contrattualistica) con particolare riguardo alla Responsabilità Civile.
Si occupa inoltre di controversie in materia di Diritto Amministrativo.
Lo Studio Legale Mancusi opera prevalentemente presso gli Uffici Giudiziari del distretto di Salerno (Tribunali Ordinari, Corti d'Appello, e Tribunali dei Minori) e nel corso degli anni ha instaurato una fattiva e duratura collaborazione professionale con molti Studi Legali ubicati su tutto il territorio nazionale.
Ha attivato un sito professionale e di informazione giuridica: www.avvocatoamilcaremancusi.com – Punto di Diritto
Unitamente all'esercizio della professione, si è impegnato in politica e nella Pubblica Amministrazione rivestendo i ruoli di Consigliere Comunale dal 1995 e per più mandati prima, di Sindaco della sua città dal 2004 al 2014 e di assessore alla Provincia di Salerno dal 2012 al 2014. E' stato Vicepresidente prima e Presidente poi della Agroinvest S.p.a., Società di trasformazione urbana della Patto dell'Agro.
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  • Ricorso avverso avviso di intimazione di pagamento. Prescrizione quinquennale sanzioni ed interessi su crediti erariali

    Ricorso avverso avviso di intimazione di pagamento. Prescrizione quinquennale sanzioni ed interessi su crediti erariali

    Rottamate le somme iscritte a titolo di sanzioni e di interessi su ruoli erariali con notifica ultraquinquennale. L’indirizzo dominante della Corte di Cassazione ritiene che il termine di prescrizione della cartella esattoriale avente per oggetto sanzioni ed interessi su carichi erariali sia, in assenza di atti interruttivi, quello quinquennale dalla data di scadenza della cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata impugnazione non rivestendo, l’iscrizione a ruolo, natura giuridica di sentenza passata in giudicato.

    Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia per eccepire in via giurisdizionale innanzi gli organi della giustizia tributaria, la nullità dell’avviso di intimazione pervenuto oltre il quinquennio dalla notifica della cartella di pagamento (non impugnata) concernente sanzioni ed interessi addebitati su crediti erariali (IRPEF, IRES, IVA, Ritenute alla fonte, eccetera).
    Il motivo del gravame deduce la decadenza dell’azione di riscossione stante l’inerzia dell’Agente che, nel termine quinquennale dalla data di scadenza dell’atto esecutivo (60 gg. dalla notifica), non ha proceduto ad interrompere i termini di prescrizione ovvero provveduto ad attivare le procedure di esecuzione forzata (pignoramento). 

    a cura di: Dott. Attilio Romano
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