Giovedì 3 dicembre 2015

Tassazione dei decreti ingiuntivi: vittoria Aduc-Lecce, l'Agenzia delle entrate riveda la propria posizione

a cura di: ADUC - Associazione per i diritti degli utenti e consumatori
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Tassazione dei decreti ingiuntivi: vittoria Aduc-Lecce, l'Agenzia delle entrate riveda la propria posizione
Il decreto ingiuntivo per oneri condominiali non contiene alcuna menzione del verbale dell'assemblea su cui è fondato, sicché l'agenzia delle entrate può sottoporre a tassazione solamente l'atto dell'Autorità Giudiziaria e non anche quel verbale.

Questa, in brevissima sintesi, la decisione resa dalla Terza Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce mediante deposito in cancelleria lo scorso 25 novembre. Una vittoria per la nostra associazione che già in sede di istanza di mediazione aveva provato a difendere le ragioni del condominio. In pratica l'agenzia delle entrate aveva sottoposto all'imposta di registro oltre al decreto ingiuntivo, richiesto ed ottenuto contro un condomino moroso, anche il verbale d'assemblea condominiale, sulla scorta di un'errata interpretazione della legge che disciplina l'imposta di registro.

A nostro avviso il modus operandi dell'ente tendeva a tassare illegittimamente, in sostanza in misura doppia, il contribuente. La classica vessazione del nostro fisco davanti alla quale, specie di fronte a piccoli importi, il contribuente obtorto collo paga il tributo non dovuto. Non è stato così questa volta, perché siamo riusciti il contribuente ha ottenuto giustizia con una sentenza che gli ha consentito di pagare il giusto dovuto. Sappiamo che non è l'unico caso di illegittima tassazione e già ne stiamo trattando altri: chiediamo all'agenzia delle entrate di rivedere la propria posizione errata annullando in autotutela tutti gli atti illegittimi. Non ci pare il caso di intasare le aule della giustizia tributaria, anche se non ci tireremo indietro, così come è già accaduto, qualora vi fosse la necessità di difendere i diritti degli utenti. 

di Alessandro Gallucci

Fonte: http://www.aduc.it
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