Giovedì 7 gennaio 2016

Gasolio autotrasportatori: riduzione accise 4° trimestre 2015

a cura di: Studio Valter Franco
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Gasolio autotrasportatori: riduzione accise 4° trimestre 2015
Con nota 141033 del 17/12/2015 l'Agenzia delle Dogane ha diramato le istruzioni, il modello ed il software per richiedere il rimborso delle accise sui consumi relativi al 4°trimestre 2015.

L'art. 61 del D.L. 1/2012 ha introdotto modificazioni all'art. 3 c. 1 del D.P.R. 277/2000
prevedendo che la dichiarazione per fruire del beneficio debba essere presentata entro il termine del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, pertanto la dichiarazione del 4° trimestre 2015 dovra' essere presentata entro il 31 gennaio 2016.
Secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 233 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità) già il software relativo ai benefici del primo trimestre era stato aggiornato inserendo nel frontespizio la dicitura "dichiara che il gasolio consumato, per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria euro 0 o inferiori".

Nella nota in oggetto l'Agenzia delle Dogane rammenta che:
A tal riguardo, considerato che la disciplina comunitaria definisce le categorie dei veicoli a partire da "Euro 1", sono classificabili come appartenenti a quelle "Euro 0 o inferiore" i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa dell'Unione Europea.

Tanto premesso, appare utile ribadire che non sono ammessi all'agevolazione i consumi di gasolio per autotrazione impiegati dai:

  • veicoli di categoria Euro 0 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui alle lett. a), b) e c) del paragrafo III;
  • veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lett. a) del paragrafo III.

La riduzione delle accise relativa al 4° trimestre 2015 ammonta ad euro 214,18609 per mille litri di prodotto per i consumi dal 1° ottobre al 31 dicenbre 2015

Si rammenta che:

  • nel settore dell'autotrasporto (conto proprio o conto terzi) il beneficio riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate
  • gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante unicamente con fatture e NON con la scheda carburante
  • la dichiarazione per ottenere i benefici dovra' essere presentata entro il 31/01/2016
  • il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740
  • la compensazione e'ammessa (salvo comunicazioni pervenute da parte dell'Ufficio) decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell'Ufficio - in caso di trasmisisone per posta si suggerisce di effettuare l'invio con raccomandata a.r. in modo da conoscere la data di ricevimento (art. 4 c.2. del DPR 277/2000)
  • il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta scadra' il 31 dicembre 2017 (entro l'anno solare successivo a quello in cui e' sorto, ai sensi art. 4 c. 3 del DPR 277/2000 cosi' come modificato dall'articolo 61 comma 1 lettera b del Dl n. 1 del 24 gennaio 2012. )
  • il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (art. 2 DPR 277/2000).
AUTORE:
Autore AteneoWeb: Rag. Valter Franco

Rag. Valter Franco

Ragioniere commercialista, revisore contabile
Studio Valter Franco
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