INPS, attraverso il Messaggio n. 6704/2015 fornisce ulteriori chiarimenti, legati alle prime disposizioni operative sulla nuova disciplina in materia di fruizione del congedo parentale su base oraria, introdotto dal D.Lgs n. 80/2015, in particolare l'Istituto con il predetto messaggio definisce ulteriormente i casi di cumulabilità e di incumulabilità del congedo con altri riposi o permessi.
Già in precedenza, L'INPS con la Circolare n. 152 del 18 agosto 2015 aveva fornito i primi chiarimenti in merito alla nuova modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria prevista, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, dal D.Lgs n. 80/2015, che ha introdotto,per i genitori lavoratori dipendenti, una nuova modalità di utilizzo del congedo parentale in rispetto a quelle a giorni o a mese, ovvero la modalità su base oraria.
Le motivazioni legate all'introduzione di questa nuova modalità di utilizzo del congedo parentale sono state dettate dal necessità di intervento della contrattazione collettiva, in particolare viene sottolineato che, in mancanza di disposizioni di natura collettiva anche di secondo livello, la regola di utilizzo del congedo ad ore è quella che conforma la fruizione ad ore alla mezza giornata.
Sempre nella Circolare n.152/2015 l'Inps aveva precisato in maniera più sommaria,che, per il congedo parentale a fruizione oraria valesse la regola generale dell'incumulabilità in mancanza di una precisa previsione di natura collettiva, di conseguenza:
- l'utilizzo del congedo parentale orario non è cumulabile per le restanti ore con altri riposi e permessi disciplinati dal T.U. maternità e paternità (D.Lgs. n.151/2001);
- l'utilizzo del congedo parentale è cumulabile con i permessi Legge n. 104/1992.
Con i Messaggio dell'Inps oggetto della presente circolare, l'Istituto definisce in maniera più specifica le ipotesi di incumulabilità e di cumulabilità del congedo parentale ad ore con gli altri riposi e permessi.
INCUMULABILITÀ
L'INPS, già in precedenza aveva confermato l'incumulabilità del congedo parentale su base oraria con la fruizione di permessi e riposi previsti dal T.U. maternità e paternità quali:
- i riposi per allattamento previsti dagli articoli 39 e 40 del D.Lgs n. 151/2001;
- i riposi giornalieri di 2 ore fruiti in alternativa al prolungamento del congedo parentale
fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità.
Viene, attraverso il Messaggio Inps 6704/2015, precisata l'incumulabilità del congedo parentale ad ore con l'utilizzo nello stesso giorno:
- del congedo parentale ad ore per altro figlio,
- di riposi orari per allattamento,
- di permessi previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche se richiesti non per lo stesso figlio.
CUMULABILITÀ
L'Inps già in precedenza aveva confermato la cumulabilità del congedo parentale su base oraria con la fruizione di permessi e riposi previsti dal T.U. maternità e paternità quali ad esempio:
- i permessi di cui all'art. 33, commi 2-3, della L. n. 104/1992.
L'INPS, con il Messaggio n. 6704/2015, precisa e rettifica quanto affermato in precedenza sottolineando che il riferimento ai commi 2 e 3 dell'art. 33 della Legge n. 104/1992 deve intendersi quale "commi 3 e 6" della medesima Legge, e di conseguenza, l'utilizzo del congedo parentale ad ore è cumulabile con:
- permessi o riposi di cui all'art. 33, Legge n. 104/92, comma 3 (che indica 3 giorni di permesso mensile per assistenza di persona con handicap); comma 6 (che disciplina permessi per lavoratori con handicap) qualora fruiti in modalità oraria.
(Fonti: INPS, Messaggio n. 6704 del 3 novembre 2015, INPS, Circolare n. 152/2015, D.Lgs n. 151/2001).