Dal 25 Marzo 2016 esiste il nuovo reato di "omicidio stradale" in cui incorre chiunque "cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale", con reclusione fino a 12 anni.
Analogamente è disciplinato il reato di "lesioni stradali personali gravi o gravissime" in cui incorre chiunque "cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale", con reclusione fino a sette anni.
E' bene evidenziare che ai fini dei nuovi reati la "colpa" deve associarsi ad una inosservanza del codice della strada, ad un comportamento che ne viola le disposizioni. Quindi l'evento, causare la morte di una persona o provocargli lesioni personali, dev'essere collegato ad una violazione stradale tipo eccesso di velocità, divieto di sorpasso, passaggio col rosso, mancata distanza di sicurezza, inversione di marcia, mancata precedenza, circolazione contromano, guida sotto l'effetto delle droghe o dell'alcool, etc.
Per casi diversi, dove una violazione alle norme del codice della strada non c'è, si continua a parlare del reato di "omicidio colposo", con tutte le differenze del caso.
Il nuovo reato di omicidio stradale è per molti versi assimilato all'omicidio volontario, con sanzioni inasprite e procedure di accertamento e giudiziarie velocizzate. Volutamente non entriamo in valutazioni di merito e commenti in questa scheda, che vuole essere e resta meramente informativa.
OMICIDIO STRADALE
Il concetto base è che diventa imputabile del nuovo reato chi provoca la morte di una persona violando nel contempo una norma del codice della strada. Diversamente, e tutto dipende quindi dall'esito degli accertamenti, si continua ad applicare la norma generale dell'omicidio colposo (art.589 codice penale).
La pena "base" per il nuovo reato di omicidio stradale è la reclusione da due a sette anni, con arresto in flagranza (vedi più avanti). Per l'omicidio colposo rimane da sei mesi a cinque anni.
In casi particolari la pena si inasprisce:
Reclusione da otto a dodici anni per il conducente che commette il fatto
Reclusione da cinque a dieci anni per il conducente che commette il fatto
Aumenti e riduzioni
Tutte le suddette pene sono aumentate se il fatto è commesso da persona non munita di patente o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo, di proprietà del conducente, sia sprovvisto di copertura assicurativa.
Per contro, le pene sono ridotte fino alla metà, nei casi in cui l'evento non sia di diretta conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole.
Si applica la pena relativa alla più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo (per un massimo di 18 anni) nei casi in cui il conducente cagioni la morte di più presone o la morte di una persona e lesioni a una o più persone.
In caso di fuga del conducente le pene previste in caso di omicidio stradale sono aumentate da un terzo a due terzi (non meno di cinque anni).
Tutte le variazioni di aumento o riduzione sono decise dal giudice in sede di giudizio penale.
LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI O GRAVISSIME
In questo caso diventa imputabile chi provoca la lesioni ad una persona violando nel contempo una norma del codice della strada.
Si distinguono lesioni gravi da lesioni gravissime così come definite dal codice penale (art.583):
La pena "base" è, rispettivamente, la reclusione da tre mesi ad un anno oppure da uno a tre anni.
Reclusione da tre a cinque anni (lesioni gravi) o da quattro a sette anni (lesioni gravissime) per il conducente che commette il fatto
Reclusione da un anno e mezzo a tre anni (lesioni gravi) o da due a quattro anni (lesioni gravissime) per il conducente che commette il fatto
Aumenti e riduzioni
Tutte le suddette pene sono aumentate se il fatto è commesso da persona non munita di patente o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo, di proprietà del conducente, sia sprovvisto di copertura assicurativa.
Per contro le pene sono ridotte fino alla metà nei casi in cui l'evento non sia di diretta conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole.
Si applica la pena relativa alla più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo (per un massimo di 7 anni) nei casi in cui il conducente cagioni lesioni a più persone.
In caso di fuga del conducente le pene previste sono aumentate da un terzo a due terzi (non meno di tre anni).
Tutte le variazioni di aumento o riduzione sono decise dal giudice in sede di giudizio penale.
ACCERTAMENTI RAFFORZATI E PROCEDURE ABBREVIATE
Per il nuovo reato di omicidio stradale vengono fatte valere le regole di accertamento e controllo personale previste per gli omicidi "non colposi", per esempio l'esecuzione coattiva con ordinanza del giudice per prelievo forzato di capelli, peli, mucosa del cavo orale ai fini peritali.
Inoltre i provvedimenti del giudice possono essere adottati anche oralmente, con successiva conferma scritta, nel caso di accertamenti dello stato di ebrezza o di alterazione da droghe, se il conducente si rifiutasse di sottoporsi al controllo e se fosse necessario procedere con urgenza per non pregiudicare le indagini. In caso estremo l'interessato può anche essere accompagnato al più vicino ospedale per i necessari accertamenti e/o prelievi, con tempestiva notizia al suo eventuale difensore che può assistere senza però intervenire.
Procedure sveltite anche per i successivi provvedimenti del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari (rinvio a giudizio, decreto di giudizio, citazione diretta, etc.).
Il Ministero dell'Interno ha inoltre chiarito che ai fini degli accertamenti potranno essere utili le risultanze di qualsiasi impianto di videosorveglianza presente nel luogo dell'incidente o anche di sistemi digitali posti a bordo dei veicoli (cronotachigrafo, scatola nera, etc.).
ARRESTO IN FLAGRANZA
Il nuovo reato di omicidio stradale viene incluso tra quelli per i quali il codice di procedura penale prevede l'arresto obbligatorio in flagranza.
Nel caso di lesioni stradali gravi o gravissime l'arresto è facoltativo, a discrezione degli agenti di polizia giudiziaria. In ogni caso non è sottoposto all'arresto il conducente che si fermi ed eventualmente presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia (art.189 cds).
REVOCA DELLA PATENTE
Alla condanna per i nuovi reati di omicidio stradale e lesioni stradali gravi e gravissime scatta sempre la revoca della patente di guida. La patente viene ritirata immediatamente e sospesa provvisoriamente per un periodo che nella maggioranza dei casi di omicidio stradale (conducente sotto l'effetto di droga o alcool e altri casi particolari visti sopra con reclusione fino a 12 anni) arriva fino a cinque anni, prorogabile a 10 anni in caso di sentenza di condanna non definitiva.
Per i conducenti condannati per il reato di omicidio stradale la patente non può essere conseguita nuovamente prima che siano decorsi:
In caso di lesioni alla persona gravi o gravissime il divieto di riprendere la patente dura 5 anni (10 anni se il soggetto è stato in precedenza condannato per guida sotto l'effetto delle droghe o dell'alcool, 12 anni se il soggetto non si è fermato per dare assistenza).
Per i conducenti con patente di uno Stato estero il Prefetto adotta, sia per la sospensione che per la revoca, un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per gli stessi periodi visti sopra.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 41/2016 che modifica i codici penale e di procedura penale e il codice della strada
- Circolare Min.Interno del 25/3/2016
di Rita Sabelli
Mog sportivi e nomina responsabile in materia di Safeguarding: procedure, documenti e formule
Le associazioni e le società sportive, devono provvedere entro il 31 agosto all’adozione del Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva (Mog), del Codice di condotta, e alla nomina entro il prossimo 31 dicembre del responsabile in materia di Safeguarding, seguendo le indicazioni contenute nelle linee guida dettate dalla Federazione di appartenenza, già pubblicate, le quali disciplinano gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale e nel rispetto delle norme vigenti.
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