Mercoledì 1 giugno 2016

Come si calcola l'IMU in caso di locazione parziale di un immobile

a cura di: Studio Bogetti Ricciardi e Associati
PDF
Come si calcola l'IMU in caso di locazione parziale di un immobile

Secondo la legge, l'abitazione principale è l'unità immobiliare nella quale vivono abitualmente il soggetto passivo e il suo nucleo familiare e dove hanno la residenza anagrafica (ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Dl 201/2011, convertito dalla legge 214/2011).

Cosa avviene se una porzione dell'immobile è affittata? Si ritiene che la locazione non dovrebbe comportare la perdita delle agevolazioni IMU e Irpef, per questo è utile il parere fornito dall'Avvocato Nicola Ricciardi e dall'Avvocato Alessio Foligno, i quali hanno spiegato come deve regolarsi il contribuente in questo caso.

La circolare MEF n. 3/DF del 18 maggio 2012 ha per oggetto anche il caso di un'abitazione principale parzialmente locata: nell'ipotesi dell'abitazione principale "parzialmente locata" l'immobile in discussione al tempo stesso è immobile non locato per la parte adibita ad abitazione principale e immobile locato per la rimanente parte.

In questo caso il MEF ritiene, in accordo con le scelte interpretative operate ai fini IRPEF fino al 31 dicembre 2011 "che debba applicarsi la sola IMU nel caso in cui l'importo della rendita catastale rivalutata del 5% risulti maggiore del canone annuo di locazione (abbattuto della riduzione spettante ovvero considerato nel suo intero ammontare nel caso di esercizio dell'opzione per la cedolare secca). Sono, invece, dovute sia l'IMU che l'IRPEF nel caso in cui l'importo del canone di locazione (abbattuto della riduzione spettante ovvero considerato nel suo intero ammontare nel caso di esercizio dell'opzione per la cedolare secca) sia di ammontare superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%".

Di conseguenza:

  • Nel caso in cui l'importo della rendita catastale rivalutata del 5% risulti maggiore del canone annuo di locazione (abbattuto della riduzione spettante ovvero considerato nel suo intero ammontare nel caso di esercizio dell'opzione per la cedolare secca) si deve applicare la sola IMU.
  • Nel caso invece che l'importo del canone di locazione (abbattuto della riduzione spettante ovvero considerato nel suo intero ammontare nel caso di esercizio dell'opzione per la cedolare secca) sia di ammontare superiore alla rendita catastale rivalutata del 5% sono dovute sia l'IMU che l'IRPEF.

Inoltre occorre considerare che a seguito delle modifiche apportate dal c. 707 art. 1 della LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 (in Suppl. ordinario n. 87 alla Gazz. Uff., 27 dicembre 2013, n. 302) all'art. 13 DL 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Pertanto allo stato è esente IMU il possesso dell'abitazione principale nei termini sopra indicati. La norma riportata non esclude la qualifica di abitazione principale (ai fini IMU) nel caso di locazione parziale della stessa, sempre che il proprietario continui a dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente nell'immobile in questione.

Si aggiunga che laddove il Legislatore abbia voluto restringere il concetto di abitazione principale sempre ai fini IMU abbia esplicitamente disposto detta limitazione. Si veda ed es. l'art. 13 DL 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214 laddove dispone che: "I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata". Pertanto, nel caso di parziale locazione di unità immobiliare, la stessa conserva le caratteristiche di abitazione principale a condizione che sussistano tutti i requisiti al riguardo prescritti dall'art. 13, 2° c., del dl n. 201/2011 (e sue successive modificazioni e integrazioni), con conseguente diritto all'esenzione. Tali requisiti, è bene ricordarlo, consistono, oltre al fatto che in essa il proprietario o titolare di diritto reale e il suo nucleo familiare abbiano sia la dimora abituale sia la residenza anagrafica, quello per cui l'unità immobiliare sia "iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare"; pertanto, occorre che l'immobile sia accatastato in modo unitario quale unico subalterno.

Si consideri che tale il principio per cui ai fini dell'imposta che applica sulla componente immobiliare del patrimonio l'inconferenza della circostanza che parte dell'appartamento sia dato in affitto era vigente anche in costanza di applicazione di ICI. Si veda la Risoluzione Ministero delle finanze 19 novembre 1993, prot. 2/723 ICI - Art. 8 del d.lgs. n. 504/92 - Detrazione d'imposta per cui: "Con istanza del 24.9.93, la nominata in oggetto, nel far presente di essere usufruttuaria dell'appartamento in cui dimora e del quale dà in affitto una camera, chiede di conoscere se ha ugualmente diritto alla detrazione di £. 180.000 dall'ICI da essa dovuta per detto appartamento. Al riguardo si premette che, per effetto del disposto di cui all'art. 8, comma 2, del D.L.vo 30.12.92, n. 504, tale detrazione spetta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta. Nel caso di specie, poiché sussistono i requisiti di cui alla norma sopraindicata, la detrazione compete, a nulla rilevando la circostanza che parte dell'appartamento sia dato in affitto".

Fonte: http://nicolaricciardi.blogspot.it
AUTORE:
Autore AteneoWeb: Avv. Nicola Ricciardi

Avv. Nicola Ricciardi

Avvocato Tributarista - Owner at Bogetti Ricciardi e Associati
Studio Bogetti Ricciardi e Associati
Docente di diritto tributario presso l'Istituto di Studi Giuridici del Lazio "A.C.Jemolo", specializzato nel contenzioso tributario. Componente della "Commissione Contenzioso tributario" presso l'Ordine...
dei Dottori Commercialisti di Torino e del "Gruppo di Studio sul Contenzioso Tributario" presso l'Ordine degli Avvocati di Roma.

Autore di libri e saggi in tema di riscossione, con particolare riferimento al ruolo ed all'ingiunzione fiscale per Maggioli Editore, collabora con varie riviste specializzate tra cui Il Sole 24 Ore, Giustiziatributaria e Finanza Territoriale, di cui è anche Direttore Scientifico.
Già consulente della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Amministrazione Finanziaria, affianca alla professione l'attività convegnistica.
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Calcolo convenienza rivalutazione terreni e partecipazioni: pacchetto software in Excel

    Calcolo convenienza rivalutazione terreni e partecipazioni: pacchetto software in Excel

    La legge di bilancio 2024 ha introdotto a regime la possibilità di effettuare la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni in base, rispettivamente, alle disposizioni degli articoli 5 e 7 della Legge 28.12.2001, n. 448.

    Questo pacchetto contiene i software in MS Excel per la rivalutazione di terreni e partecipazioni aggiornati alla luce della Legge di Bilancio 2025

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Calcolo convenienza rivalutazione terreni e partecipazioni: pacchetto software in Cloud

    Calcolo convenienza rivalutazione terreni e partecipazioni: pacchetto software in Cloud

    La legge di bilancio 2024 ha introdotto a regime la possibilità di effettuare la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni in base, rispettivamente, alle disposizioni degli articoli 5 e 7 della Legge 28.12.2001, n. 448.

    Questo pacchetto contiene i software in versione cloud per la rivalutazione di terreni e partecipazioni aggiornati alla luce della Legge di Bilancio 2025

    a cura di: AteneoWeb Cloud
  • Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025

    Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025

    La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
    Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
    Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
Attenzione: la pubblicazione dell'articolo risale ad oltre 180 giorni fa, le informazioni e gli eventuali link contenuti potrebbero non essere aggiornati.

Documenti correlati:

Altri approfondimenti

tutti gli approfondimenti

Gli approfondimenti più letti

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS