Mercoledì 8 giugno 2016

Locazione abitativa con contratto occulto e "canone in nero": per Cassazione è valido il contratto registrato ed il canone "apparente"

a cura di: Studio Legale Mancusi
PDF
Locazione abitativa con contratto occulto e

In tema di locazione immobiliare ad uso abitativo, la nullità prevista dall'art. 13, coma 1, della 1. n. 431 del 1998 sanziona esclusivamente il patto occulto di maggiorazione del canone, oggetto di un procedimento simulatorio, mentre resta valido il contratto registrato e resta dovuto il canone apparente; il patto occulto, in quanto nullo, non è sanato dalla registrazione tardiva, fatto extranegoziale inidoneo ad influire sulla validità civilistica e pertanto il «canone in nero» versato va restituito.

E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con la sentenza del 18 aprile 2016, n. 7634 mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso dalla Corte d'appello di Salerno con la sentenza n. 34/2012.

La pronuncia traeva origine dal FATTO che un conduttore citava in giudizio il locatore, dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, affinché venisse accertato l'indebito pagamento di somme superiori a quelle dovute relativamente al contratto di locazione ad uso abitativo intercorso tra le parti (registrato a Salerno) e per l'effetto il convenuto fosse condannato alla restituzione della somma di euro 29.367,92, quale differenza tra il dovuto ed il corrisposto come canoni di locazione. Il convenuto, resistendo alla domanda, ne eccepiva l'irritualità perché non proposta col rito locatizio; nel merito, deduceva che le parti avevano stipulato due contratti di locazione ad uso abitativo: 1) l'uno (registrato il 4 settembre 2000) riportante la pattuizione di un canone mensile di lire 400.000, invocato da parte attrice; 2) l'altro (non registrato) con canone di locazione pattuito nella misura di lire 1.150.000 mensili (prodotto dal convenuto medesimo, unitamente alla comparsa di risposta).
Aggiungeva che, proprio in base a questo secondo contratto, aveva intimato al conduttore lo sfratto per morosità; che lo sfratto era stato convalidato all'udienza del novembre 2006 del procedimento n. 5335/2006 R.G. del Tribunale di Nocera Inferiore, nella contumacia del conduttore, ed eseguito nel maggio 2007; che inoltre era stato emesso un decreto ingiuntivo n. 1948/2006 per i canoni insoluti, che non era stato opposto; che, all'esito di espropriazione forzata mobiliare presso terzi, il locatore aveva incamerato le somme dovutegli. Pertanto, concludeva sostenendo che egli non avrebbe dovuto restituire alcunché al conduttore, in quanto avrebbe avuto efficacia tra le parti il contratto non registrato e con il canone di locazione di maggiore importo.

Il Tribunale, disposto il mutamento di rito, condannava il convenuto a pagare (quindi a restituire) in favore dell'attore, la somma di E 35.524,39, di cui C 29.637,20 per sorte capitale alla data della litispendenza ed 2.676,94 per rivalutazione monetaria calcolata via via sull'importo originario. Proposto appello da parte del locatore, la Corte d'Appello di Salerno, con la decisione ora impugnata, pubblicata il 2 ottobre 2012, ha rigettato il gravame, condannando l'appellante alle spese del grado.

Il soccombente, originario locatore dell'immobile, propone ricorso affidato a quattro motivi, di cui riportiamo solo quelli utili ai fini della presente analisi.

Col terzo motivo il ricorrente lamenta «insussistenza di idoneo ed efficace disconoscimento della scrittura privata a canone maggiore». Il ricorrente assume che il contenuto delle note difensive indicate in sentenza sarebbe stato inidoneo ad un efficace disconoscimento, a causa della «genericità, vaghezza ed indeterminatezza delle locuzioni usate dall'attore». Precisa che, con dette note, l'attore non avrebbe inteso disconoscere il contratto, ma dedurre la sua inefficacia in quanto contratto di locazione a canone maggiore non registrato.

La Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi, con la citata sentenza n. 7634/2016, ritiene infondati i motivi di ricorso ed in particolare osserva che a proposito di quanto lamentato con il terzo motivo «il ricorrente non tiene conto della sostituzione del testo della norma operata con l'art. 54, comma primo, lett_ b), del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 134, applicabile nella specie (sentenza pubblicata il 2 ottobre 2012), ai sensi dell'art. 54, coma terzo, del medesimo decreto e pertanto va disatteso». L'assunto del ricorrente non trova riscontro nel testo della memoria di controparte riportato in ricorso. Questo non è affatto generico, dato che vi sono sufficientemente individuati sia l'oggetto del disconoscimento che la ragione dello stesso (soprattutto quanto all'affermazione del conduttore di disconoscere «qualsiasi altro contratto di tenore diverso da quello registrato, in quanto non solo da egli stesso mai firmato vi è qui il disconoscimento specifico della sottoscrizione; inoltre, il riferimento a qualsiasi altro contratto che non fosse quello registrato appare sufficiente, dato che in giudizio era stato prodotto soltanto un contratto non registrato. Pertanto, è corretta la valutazione della Corte salernitana dell'idoneità delle espressioni utilizzate a configurare un valido disconoscimento della scrittura privata (cfr., tra le altre, Corte di Cassazione n. 11460/07, nonché Corte di Cassazione n. 18042/14, nel senso che detta valutazione costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito).

Col secondo motivo si sostiene la tardività del disconoscimento. In effetti, trattandosi di produzione effettuata con la comparsa di risposta del 28 giugno 2007, l'attore avrebbe dovuto disconoscere la sottoscrizione alla prima udienza, cosa non avvenuta.

La Suprema Corte ritiene, sul punto, che il rilievo della preclusione nascente dal mancato tempestivo disconoscimento, pur comportando la necessità di correggere la motivazione della sentenza impugnata, non consente di accogliere il ricorso e di pervenire ad una pronuncia di cassazione, in quanto il dispositivo di rigetto dell'appello è conforme a diritto (arg. ex art. 384, ult. co ., cod. proc. civ.).

In effetti, prosegue la Suprema Corte, la Corte d'Appello ha esaminato il disconoscimento del documento (contenente la previsione di un canone di locazione superiore rispetto a quello del contratto registrato) perché ha ritenuto di dare seguito ad un orientamento all'epoca espresso da diverse decisioni di questa Corte di Cassazione, la prima delle quali era stata Corte di Cassazione n. 16089/2003, espressamente citata in sentenza, il cui principio di diritto era quello per il quale «In tema di locazioni abitative, l'art. 13, primo coma, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nel prevedere la nullità di ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato (e nel concedere in tal caso al conduttore, al secondo coma, l'azione di ripetizione), non si riferisce all'ipotesi della simulazione relativa del contratto di locazione rispetto alla misura del corrispettivo (né a quella della simulata conclusione di un contratto di godimento a titolo gratuito dissimulante una locazione con corrispettivo), in tal senso deponendo una lettura costituzionalmente orientata della norma, giacché, essendo valido il contratto di locazione scritto ma non registrato (non rilevando, nei rapporti tra le parti, la totale omissione dell'adempimento fiscale), non può sostenersi che essa abbia voluto sanzionare con la nullità la meno grave ipotesi della sottrazione all'imposizione fiscale di una parte soltanto del corrispettivo (quello eccedente il canone risultante dal contratto scritto e registrato) mediante una pattuizione scritta ma non registrata.

Ed ancora «La nullità prevista dal citato art. 13, primo comma, è volta piuttosto a colpire la pattuizione, nel corso di svolgimento del rapporto di locazione, di un canone più elevato rispetto a quello risultante dal contratto originario (scritto, come impone, a pena di nullità, l'art. l, quarto comma, della medesima legge, e registrato, in conformità della regola della generale sottoposizione a registrazione di tutti i contratti i locazione indipendentemente dall'ammontare del canone), la norma essendo espressione del principio della invariabilità, per tutto il tempo della durata del rapporto, del canone fissato nel contratto» (salva la previsione di forme di aggiornamento, come quelle ancorate ai dati Istat) (così, oltre a Corte di Cassazione n. 16089/03 cit., anche Corte di Cassazione n. 8148/09 e n. 8230/10).

Tuttavia, la questione è stata di recente affrontata dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza 17 settembre 2015 n. 18213, con la quale si è dichiaratamente superato e smentito il precedente orientamento. Si è infatti affermato il principio di diritto per il quale «In tema di locazione immobiliare ad uso abitativo, la nullità prevista dall'art. 13, coma 1, della 1. n. 431 del 1998 sanziona esclusivamente il patto occulto di maggiorazione del canone, oggetto di un procedimento simulatorio, mentre resta valido il contratto registrato e resta dovuto il canone apparente; il patto occulto, in quanto nullo, non è sanato dalla registrazione tardiva, fatto extranegoziale inidoneo ad influire sulla validità civilistica.»

Ai fini della decisione sul presente ricorso, è sufficiente perciò ribadire l'affermazione di fondo della sentenza a Sezioni Unite, secondo cui l'ipotesi disciplinata dall'art. 13, commi 1 e 2, della legge n. 431 del 1998 e la relativa previsione di nullità del patto volto a determinare un maggior canone rispetto a quello dichiarato nel contratto registrato con canone fittizio, deve essere correttamente ricondotta nell'alveo del procedimento simulatorio, che si sostanzia nella stipula dell'unico contratto di locazione (registrato), cui accede, in guisa di controdichiarazione che consente la sostituzione, in via interpretativa, dell'oggetto del negozio (il prezzo reale in luogo di quello apparente) -, la scrittura (nella specie, coeva alla locazione, e redatta in forma contrattuale) con cui il locatore prevede di esigere un corrispettivo maggiore da occultare al fisco. ..

La sostituzione, attraverso il contenuto della controdichiarazione, dell'oggetto apparente (il prezzo fittizio) con quello reale (il canone effettivamente convenuto) contrasta con la norma imperativa che tale sostituzione impedisce, e pertanto lascia integra la (unica) convenzione negoziale originaria, oggetto di registrazione. Non la mancata registrazione dell'atto recante il prezzo reale (attesane la funzione già in precedenza specificata di controdichiarazione), ma la illegittima sostituzione di un prezzo con un altro, espressamente sanzionata di nullità, è colpita dalla previsione legislativa, secondo un meccanismo del tutto speculare a quello previsto per l'inserzione automatica di clausole in sostituzione di quelle nulle: nel caso di specie, l'effetto diacronico della sostituzione è impedito dalla disposizione normativa, sì che sarà proprio la clausola successivamente inserita in via interpretativa attraverso la controdichiarazione ad essere affetta da nullità ex lege, con conseguente, perdurante validità di quella sostituenda (il canone apparente) e dell'intero contratto.» (così Cass. S.U. n. 18213/15 cit., in motivazione).

Questa ricostruzione della fattispecie ed il principio di diritto che ne è conseguito comportano che, nel caso in esame, fermo restando il dispositivo della sentenza impugnata di rigetto del gravame, la motivazione debba essere corretta, affermandosi la perdurante validità dell'(unico) contratto registrato, in ragione dell'invalidità della convenzione del canone maggiore, risultante dal documento prodotto in giudizio dall'odierno ricorrente (peraltro contestato dalla controparte, non solo col disconoscimento, ma -come detto trattando del terzo motivo- anche mediante la deduzione della sua invalidità e/o inefficacia tra le parti). Con la conseguenza che resta confermata la correttezza in diritto della condanna del locatore alla restituzione, a titolo di indebito, dei maggiori canoni percepiti, rispetto all'importo dovuto dal conduttore in esecuzione dell'unico contratto registrato.

Fonte: http://www.avvocatoamilcaremancusi.com
AUTORE:
Autore AteneoWeb: Avv. Amilcare Mancusi

Avv. Amilcare Mancusi

Avvocato
Studio Legale Mancusi
Dopo gli studi umanistici, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli discutendo una tesi sull'autonomia ed indipendenza della Magistratura. Ha conseguito...
l'abilitazione professionale presso la Corte di Appello di Salerno.
E' iscritto all'Albo degli Avvocati di Nocera Inferiore dal 1992, e ha svolto la sua attività dapprima in collaborazione con altro studio legale nel quale si è formato, e poi nel suo studio ubicato a Sarno (Sa).
Lo studio offre consulenza ed assistenza legale in Diritto di Famiglia (separazioni, divorzi, riconoscimento figli, affidamento, eredità, interdizione) e in Diritto Civile (recupero crediti, condomino, locazioni, obbligazioni, contrattualistica) con particolare riguardo alla Responsabilità Civile.
Si occupa inoltre di controversie in materia di Diritto Amministrativo.
Lo Studio Legale Mancusi opera prevalentemente presso gli Uffici Giudiziari del distretto di Salerno (Tribunali Ordinari, Corti d'Appello, e Tribunali dei Minori) e nel corso degli anni ha instaurato una fattiva e duratura collaborazione professionale con molti Studi Legali ubicati su tutto il territorio nazionale.
Ha attivato un sito professionale e di informazione giuridica: www.avvocatoamilcaremancusi.com – Punto di Diritto
Unitamente all'esercizio della professione, si è impegnato in politica e nella Pubblica Amministrazione rivestendo i ruoli di Consigliere Comunale dal 1995 e per più mandati prima, di Sindaco della sua città dal 2004 al 2014 e di assessore alla Provincia di Salerno dal 2012 al 2014. E' stato Vicepresidente prima e Presidente poi della Agroinvest S.p.a., Società di trasformazione urbana della Patto dell'Agro.
Crede nell'impegno sociale, per la promozione nel territorio della cultura e della solidarietà. E' Vicepresidente della Proloco di Sarno e componente della A.M.C.I. (Associazione Medici Cattolici italiani) di Nocera-Sarno.
Colleziona penne ed orologi a carica manuale ed automatici e nel tempo libero pratica il running.
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • AGGIORNAMENTO ISTAT CANONI LOCAZIONE: lettere richiesta aggiornamento, calcolo imposta di registro e F24 Elide

    AGGIORNAMENTO ISTAT CANONI LOCAZIONE: lettere richiesta aggiornamento, calcolo imposta di registro e F24 Elide

    Software in Ms-Excel per la determinazione dell’aggiornamento annuale dei canoni di locazione, con applicazione automatica dell’indice FOI in base alla data di decorrenza dell’aggiornamento del canone. 
    Il software consente anche la determinazione annuale dell’imposta di registro dovuta, la creazione tramite Ms-Word delle lettere da inviare al conduttore e la creazione dell’F24 Elide per il versamento dell’imposta di registro dovuta annualmente.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Credito Imposta Beni Strumentali 2024: versione Cloud

    Credito Imposta Beni Strumentali 2024: versione Cloud

    Applicazione in cloud per la determinazione del credito d’imposta spettante per gli investimenti in beni acquistati nel 2024.

    Consente di monitorare gli utilizzi del credito d’imposta utilizzabili dal 2024 e di gestire i risconti del credito d’imposta da contabilizzare ogni anno in base alla percentuale di ammortamento dei beni a cui il credito d’imposta si riferisce o, in caso di beni acquistati in leasing, in base alla durata del contratto di leasing.
    Propone inoltre la compilazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dei principali righi del quadro RU.

    a cura di: AteneoWeb Cloud 3
  • Business Plan per PMI: versione Excel

    Business Plan per PMI: versione Excel

    Programma in Microsoft Excel per la stesura di un business plan di una piccola o microimpresa, da personalizzare con le specifiche esigenze di ogni realtà. È caratterizzato da una serie di tabelle per gestire le proiezioni economiche e finanziarie. È un modello semplificato, adatto per le piccole e medie realtà, utilizzabile per un numero illimitato di imprese.

    Novità di questa versione:

    • nuova gestione degli investimenti in beni strumentali
    • aggiunta la gestione dei contratti di Leasing
    • nuova gestione dei finanziamenti a lungo termine
    • aggiunta la gestione per i costi legati a locazioni operative
    • aggiunto prospetto di riclassificazione dello stato patrimoniale in termini finanziari, del conto economico a valore aggiunto, sintesi del rendiconto finanziario
    • aggiunta, negli indici, l’analisi del Break Even Point e del DSCR
    • aggiunti i grafici relativi al Break Even Point e al DSCR

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
Attenzione: la pubblicazione dell'articolo risale ad oltre 180 giorni fa, le informazioni e gli eventuali link contenuti potrebbero non essere aggiornati.

Documenti correlati:

Altri approfondimenti

tutti gli approfondimenti

Gli approfondimenti più letti

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS