Dal 22/7/2016 sarà possibile disfarsi dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni, come telefonini, tablet, piccole lampade, radioline, etc. lasciandoli presso rivenditori di materiale elettronico (1).
I grossi rivenditori, ovvero quelli con locali di vendita di dimensioni di almeno 400 mq, sono obbligati, mentre quelli più piccoli possono scegliere se offrire questa possibilità oppure no. Il servizio è facoltativo anche per i venditori che operano a distanza (vendita via internet o via telefono) che eventualmente possono consentire il ritiro avvalendosi del sistema di raccolta di un altro venditore.
Unica deroga all'obbligo il caso in cui il rifiuto rappresenti un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione o se risulti privo dei suoi componenti essenziali e contiene rifiuti diversi.
La grossa novità rispetto a quanto fin'ora vigente è che si può lasciare il rifiuto senza obbligo di acquisto di una corrispondente apparecchiatura nuova. Questa nuova modalità di smaltimento, denominata "uno contro zero", si affianca infatti alla preesistente modalità "uno contro uno" che ormai da anni permette a chi acquista un apparecchio elettrico od elettronico nuovo di qualsiasi dimensione (dal telefonino al frigorifero) di poter consegnare al venditore il vecchio da smaltire, con obbligo per il venditore di ritiro gratuito.
Quindi, per intendersi, si può lasciare presso un grosso venditore il vecchio telefonino o il vecchio tablet anche senza acquistare un corrispondente articolo nuovo, mentre si può consegnare ad un venditore la vecchia lavatrice solo acquistandone una nuova; rimane possibile, ovviamente, avviare allo smaltimento la vecchia lavatrice contattando la locale società che gestisce i rifiuti (tramite il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti) oppure portandola presso un'isola ecologica o centro di raccolta organizzati allo scopo.
Il ritiro è gratuito e può anche essere effettuato organizzando aree di raccolta all'interno dei locali di vendita o in prossimità degli stessi, con contenitori ben segnalati e facilmente fruibili.
Per legge gli apparecchi di piccolissime dimensioni sono quelli che rientrano nella massima misura (esterna) di 25 cm. Altra caratteristica è che deve trattarsi di rifiuti provenienti da nuclei domestici, non professionali.
I venditori hanno l'obbligo di informare esplicitamente i clienti della gratuità del ritiro e del fatto che lo stesso non comporta obbligo di acquisto di alcun genere (articolo nuovo corrispondente o altra merce), anche tramite avvisi affissi nei locali di vendita. Tali informazioni possono essere collegate anche a iniziative commerciali incentivanti o premiali.
Per approfondimenti sull'argomento si veda la scheda pratica
RICICLO RIFIUTI APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI (RAEE): le regole
(1) Decreto Min.ambiente del 31/5/2016 emanato su disposizioni del D.lgs.49/2014
di Rita Sabelli
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
Cooperative a mutualità prevalente: calcolo IRES. Ver. 2025
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