Il CNDCEC ha reso disponibile il 2 novembre 2016 uno studio a cura dei Gruppi di Lavoro "Procedure per gli studi professionali e Adeguata verifica della clientela - Commissione Antiriciclaggio" relativo alla normativa ed agli adempimenti del professionista in materia di contrasto e finanziamento del terrorismo (di seguito, per brevità, "lo studio").
Si ritiene utile rammentare che le disposizioni del D.lgs. 231/2007 sono finalizzate al contrasto del riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, e che l'articolo 2 di tale decreto, al comma 4, rinvia per la definizione di terrorismo alle disposizioni dell'art. 1, comma 1, lettera a) del D.lgs. 22 giugno 2007 n. 109, che indica espressamente:
per "finanziamento del terrorismo" si intende: "qualsiasi attivita' diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo previsti dal codice penale, e cio' indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.
Lo studio rileva quali indicatori l'uso di organizzazioni No Profit, l'acquisto di grandi quantità di valuta estera, bonifici ordinati per cifre non rilevanti e al di sotto della soglia per le transazioni in contanti, in modo da non innescare alcuna segnalazione e sottolinea come le operazioni finalizzate al finanziamento del terrorismo "..non passa per gli ordinari canali bancari...": la struttura del D.lgs. 231/2007 è formata a "cancelli", cosicché vengono individuati più soggetti preposti alla valutazione dell'operazione, in modo che in almeno uno dei "cancelli" sorga il sospetto sull'operazione (basti pensare, ad esempio, ad un atto notarile di cessione di quote societarie nel quale, ai fini della normativa in argomento, la valutazione dell'operazione ai fini antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo viene effettuata dal commercialista in sede di preliminare, dal Notaio in sede di atto di cessione e dalla banca in sede di regolazione finanziaria del prezzo di cessione), il fatto che tali operazioni non vengano regolate tramite gli ordinari canali bancari limita tale sistema.
Rammenta inoltre lo studio come le valute virtuali e le carte prepagate rappresentino strumenti appetibili per le finalità di finanziamento del terrorismo: già L'UIF nel "Quaderno antiriciclaggio" n. 2 - aprile 2015 - evidenziava, in materia di antiriciclaggio, l'utilizzo di carte prepagate per possibili frodi nelle fatturazioni, oltre che nel rientro di fondi dall'estero mediante prelievi di contante su carte di credito, l'operatività sospetta di una Onlus e la distrazione di fondi all'estero sotto forma di pagamento di accordi transattivi.
Per quanto riguarda gli aspetti connessi al cliente lo studio indica che si potrebbero identificare come aree da sottoporre ad analisi i soggetti - persone fisiche - originari o che abbiano legami con stati o territori che notoriamente vengono individuate come di supporto a terroristi, ad attività terroristiche o ad organizzazioni terroristiche.
Nella pagina del sito UIF relativa al Contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, sono presenti i collegamenti alle seguenti liste relative a soggetti coinvolti in attività di terrorismo/finanziamento del terrorismo:
Si ritiene utile rammentare che il professionista è tenuto alla segnalazione di operazioni rientranti nell'ambito di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo indipendentemente dalla somma oggetto dell'operazione, anche inferiore ai 3.000 euro (limite attuale per le transazioni in contanti), ai sensi dell'articolo 41 del D.lgs. 231/2007 e che tale articolo, al comma 2, prevede che l'Uif emani periodicamente indicatori di anomalia ed aggiornamenti dei medesimi.
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