Con l'articolo 35 comma 7 del D.L. 223/2006 (noto come "Bersani - Visco"), erano stati introdotti gli articoli 10 ter e quater al D.lgs. 10/03/2000 n. 74, prevedendo la seguente fattispecie di sanzioni penali (delitto):
è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non provveda al versamento dell' iva dovuta in base alla dichiarazione annuale entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo (art 10 ter); con l'articolo 8 del d.lgs. 24 settembre 2015 n. 158, entrato in vigore il 22/10/2015, l'importo di 50.000 euro è stato innalzato a 250.000 euro.
In pratica il versamento dell'iva risultante dalla dichiarazione annuale relativa al 2015 dovrà avvenire, per non incorrere nella sanzione penale (se superiore a 250.000 euro) entro il termine del 27 dicembre 2016 (termine per il versamento dell'acconto ai sensi art. 6, comma 2, legge 29.12.1990 n. 405); la stessa sanzione penale viene applicata nel caso in cui si proceda al versamento delle somme utilizzando in compensazione crediti non spettanti od inesistenti, per importi superiori ai 50.000 euro e per ciascun periodo di imposta (art. 10 quater D.lgs. 74/2000); rammentiamo inoltre che il mancato versamento dell'i.v.a. è soggetto alla sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.
Occorre pertanto, ad evitare responsabilità da parte dello studio, informare i clienti dei quali si è certi od in dubbio circa la possibilità di incorrere in tali sanzioni (considerate le sanzioni si reputa sia il caso di inviare la comunicazione a mezzo raccomandata a.r. qualora ricorra la fattispecie di cui sopra); a monte dell'invio della comunicazione occorrerà verificare dall' Unico 2016 o dalla dichiarazione Iva singola presentata nel 2016, la sussistenza di versamenti omessi in misura superiore ai 250.000 € ed informare i clienti circa le norme in materia di indebita compensazione.
Guida al regime forfettario 2025
Manuale interattivo sul regime agevolato di cui alla legge 190/2014. Nuova versione aggiornata al 10 gennaio 2025.
Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
Ravvedimento prima registrazione contratti di locazione (vers. 2025)
Ravvedimento prima registrazione contratti di locazione è il programma in Excel per calcolare le sanzioni e gli interessi di mora per il ravvedimento della prima registrazione dei contratti di locazione immobiliare. E' aggiornato con il tasso legale in vigore dal 1° gennaio 2025 pari al 2%.
Il software, oltre ad effettuare i conteggi dovuti, fornisce anche l’indicazione dei codici tributo, anno di riferimento e importi al fine della compilazione dell’F24 “ELIDE”.
E’ disponibile anche la versione Cloud del prodotto.
Rettifica detrazione IVA contribuenti minimi e forfetari. Anno 2025
Foglio di calcolo XLS per la determinazione della rettifica della detrazione IVA da parte dei "contribuenti forfetari" (ex art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 - Legge Stabilità 2015) e dei "contribuenti minimi" (ex L. 244/2007, Art. 1, commi 96 e ss. e Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011).
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