Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 617/2017 dello scorso 23 febbraio 2017, ha confermato l'orientamento che da tempo si sta assestando nei tribunali italiani, secondo cui le prestazioni socio-sanitarie rese ai soggetti gravemente affetti da morbo di Altzheimer, sono a carico esclusivo delle Asl.
Avevamo già dato conto di come altre recenti pronuncie avessero sottratto queste particolari prestazioni all'usuale criterio di ripartizione dei costi di ricovero, che prevede la ripartizione fra Asl da un lato (quota sanitaria) e Comuni/utenti (quota sociale o alberghiera) dall'altro, per restituirle al loro corretto inquadramento. Si tratta di prestazioni socio sanitarie ad alta integrazione sanitaria, ossia a preminente carattere sanitario, il ché le rende di competenza prima di tutto tecnica, e quindi anche economica, del Sistema Sanitario.
La sentenza in esame, ripercorre le tappe normative e giurisprudenziali del consolidarsi di questo orientamento, citando in primo luogo l'art. 30 della legge 730 del 1983 e successive modificazioni, la Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1003 del 1993 e le altre più recenti: la n. 4558 del 2012 (di cui abbiamo già avuto modo di scrivere) e la recentissima n. 22776 del 2016.
di Claudia Moretti
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