È servito un intervento delle Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 7756 del 27 marzo 2017, per chiarire (ndr: una volta per tutte?) che l'art. 1669 c.c. si applica anche in caso di lavori di manutenzione e non solo per nuove costruzioni.
La Cassazione ha affermato in particolare che l'art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo.
La responsabilità dell'appaltatore. Casistica.
La sentenza della Cassazione è importante perché chiarisce l'ambito di applicazione dell'art. 1669 c.c. ma allo stesso tempo fornisce un lungo elenco di casi in cui è stata riscontrata la responsabilità dell'appaltatore, anche relativamente a lavori di manutenzione limitati solo a certe parti dell'immobile.
Così, sono stati inquadrati nell'ambito della norma in oggetto i gravi difetti riguardanti:
Secondo la Cassazione, dunque, sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 e.e., anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi ecc.) purché tali da compromettere la funzionalità globale dell'opera stessa e che, senza richiedere opere di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati solo con interventi di manutenzione ordinaria.
Il normale godimento del bene
Quel che conta, secondo la Cassazione, per l'applicabilità o meno dell'art. 1669 c.c. e, dunque, per il riconoscimento della responsabilità aggravata dell'appaltatore, non è tanto l'incolumità di terzi, come in origine veniva interpretata la norma, quanto piuttosto la compromissione del godimento normale del bene.
CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: check list e liberatoria
Il nuovo Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.
Il nuovo Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un procedimento fondato su un patto tra professionisti/imprese e fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netto da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.
Possono accedere al CPB anche le società che applicano gli ISA. In questi casi, l’accettazione della proposta da parte di società di persone e soggetti equiparati e di società di capitali in regime di trasparenza fiscale, vincolerà anche tutti i soci e gli associati.
Lettera ai clienti per adempimenti IMU, TARI e IVIE 2024
Scade il 17 giugno 2024 (il 16 cade di domenica) il termine per versare il primo acconto di IMU per l’anno di imposta 2024.
Anche per l’anno 2024 ci sono dei casi di esonero dal versamento dell’imposta.
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