Inoltre, con la cessione dell'azienda si verificano anche alcuni effetti giuridici, tra cui quello previsto dall'art. 2560 c.c. relativo alla responsabilità per i debiti aziendali: l'acquirente dell'azienda risponde verso i creditori (in via solidale con il cedente) per i debiti che risultano dai libri contabili obbligatori.
Si verifica, cioè, un accollo cumulativo (poiché, salvo sua liberazione, rimane obbligato anche il cedente) ex lege dei debiti aziendali da parte del cessionario.
L'art. 2560 c.c. si applica anche al caso di conferimento in società di un'azienda ed è posto a tutela dei creditori dell'impresa. Per effetto della cessione, infatti, questi possono rivalersi per i propri crediti, oltre che verso il cedente, anche nei confronti del cessionario ora titolare dell'azienda.
Debiti aziendali, onere della prova e responsabilità dell'acquirente
Perché possa scattare il meccanismo previsto dall'art. 2560 c.c. della responsabilità solidale dell'acquirente dell'azienda per i debiti ad essa inerenti è necessaria l'iscrizione di tali debiti nei libri contabili.
Il principio, che è stato chiarito anche recentemente dalla Cassazione con la sentenza n. 15474, depositata il 22 giugno 2017, prevede conseguentemente che
il creditore sociale che intende far valere i propri crediti contro l'acquirente dell'azienda ha l'onere di provare l'iscrizione dei corrispondenti debiti nei libri contabili.
In mancanza di tale iscrizione non è possibile dichiarare la responsabilità dell'acquirente, ed inoltre tale requisito non può essere surrogato dalla prova che l'esistenza dei debiti fosse comunque conosciuta da parte dell'acquirente.
Speciali categorie di debiti
Per alcune categorie di debiti, per la loro particolare natura, non è necessaria l'iscrizione nei libri contabili obbligatori per poter dichiarare la responsabilità dell'acquirente dell'azienda. Tali categorie sono costituite dai
La responsabilità del cessionario è limitata ai debiti risultanti, alla data della cessione, agli atti dell'Amministrazione finanziaria e, così come per i debiti per lavoro subordinato, non è subordinata alla appostazione contabile.
Gli uffici anche su richiesta del (futuro) cessionario sono tenuti a rilasciare apposito certificato e il cessionario resta esonerato da responsabilità, sia nel caso in cui il certificato non evidenzi violazioni, sia nel caso in cui il certificato non venga rilasciato entro 40 giorni dalla richiesta.
In questi casi, dunque, la disciplina speciale deroga alla disciplina prevista dal codice civile e quindi la responsabilità del cessionario prescinde dalla predetta registrazione nella contabilità.
La conversione in Legge del DL 112/2008 ha attribuito agli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il ruolo di intermediari per il deposito presso il Registro Imprese degli atti di cessioni di quote di SRL sottoscritti dalle parti mediante firma digitale, in alternativa alla tradizionale sottoscrizione con autentica notarile.
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Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
Registro IVA Associazioni Sportive Dilettantistiche 2025
Cartella di lavoro Excel per la per la gestione del registro dei corrispettivi, conforme al D.M. 11/2/1997, di società ed associazioni sportive dilettantistiche. Il registro dei corrispettivi, conforme al D.M. 11/2/1997, può essere utilizzato dalle associazioni sportive dilettantistiche per annotare mensilmente le somme percepite nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata fruendo del regime forfetario di cui all'art. 1 della legge n. 398 del 16 dicembre 1991.
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