Il 26/10/2017 il sig. X saldava una parcella al dott. Y, per cure odontoiatriche, di 1.292,00 euro, a mezzo di assegno bancario non riportante la clausola di non trasferibilità (obbligatoria ai sensi dell'articolo 49 comma 5 del D.lgs. 231/2007 per assegni di importo superiore ai 1.000,00 euro), per scrupolo si sottolinea che il dott. Y ha emesso regolare parcella per le prestazioni di cui sopra, regolarmente annotata nei libri contabili; peraltro non avrebbe comunque potuto farne a meno, considerata la tracciabilità del pagamento.
Il 28/12/2017 al dott. Y viene notificato un avviso della Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino con il quale si contesta "di aver acquisito in trasferimento la somma di euro 1.292,00" con assegno, privo della clausola di non trasferibilità e si invita ad eventualmente definire l'infrazione entro 60 giorni, con l'istituto dell'oblazione, cioè il doppio della sanzione minima, ai sensi della Legge cioè versando l'importo di euro 6.000,00 (seimila), ai sensi della Legge 689/1981.
Sino al 4 luglio 2017 (data di entrata in vigore delle modifiche apportate dal D.L. 90/2017 al D.lgs. 231/2007) la sanzione prevista per la violazione di cui sopra era fissata in un minimo dell'1% e sino ad un massimo del 40% dell'importo dell'assegno e, quindi, sino al 3 luglio 2017 si poteva usufruire dell'istituto dell'oblazione versando il 2% dell'importo dell'assegno "irregolare" (applicando il doppio del minimo ai sensi dell'articolo 16 della Legge 689/1981): se la violazione fosse stata commessa ante 4 luglio 2017 l'oblazione sarebbe quindi stata pari a 25,84 euro (2% dell'importo dell'assegno), cui sommare 5,00 di spese di notifica, con un importo complessivo da corrispondere di 30,84 euro.
Dal 4 luglio 2017, per effetto delle modifiche introdotte dal citato D.L. 90/2017 la sanzione nel caso di specie non è più stabilita in misura percentuale rispetto all'importo dell'assegno, ma in misura "fissa", con un minimo di euro 3.000 (tremila) ed un massimo di euro 50.000 (cinquantamila), per cui l'importo dell'eventuale oblazione, ai sensi della citata legge 689/1981, è pari al doppio del minimo, appunto i 6.000,00 euro indicati nell'atto di contestazione della Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino.
L'interrogativo quindi è quello se sia opportuno avvalersi dell'istituto dell'oblazione di cui alla citata legge 689/1981 (il cui importo ammonta a circa 5 volte l'importo dell'assegno) o se vi sia una qualche possibilità di "limitare il danno", tanto più che la stessa sanzione sarà contestata al traente ed anche alla banca presso cui è stato presentato all'incasso l'assegno, essendo stata segnalata la fattispecie dalla banca trattaria.
Appunto per limitare il danno si reputa che l'unica via percorribile possa essere quella di presentare deduzioni difensive, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, deduzioni nelle quali indicare che chi ha contravvenuto al divieto è il traente, che per disattenzione del personale di studio non è stato verificato che era stata omessa la clausola di intrasferibilità, che non è stato arrecato alcun danno o pregiudizio, che è stata regolarmente emessa parcella per le prestazioni relative all'assegno etc. etc., chiedendo che venga applicata la sanzione in misura minima (cioè i 3.000 euro) e che venga esaminata la possibilità ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. 231/2007 che sia consentito definire il decreto di irrogazione della sanzione (che come ho prima indicato si chiede venga emesso nell'importo minimo di 3.000 euro) in misura ridotta, quindi con riduzione di un terzo della sanzione irrogata; se tutto ciò venisse accolto e stante il caso mi auguro venga accolto, si pagherebbero alla fine 2.000 euro (se, il condizionale è d'obbligo, venisse irrogata la sanzione di 3.000 euro e fosse concessa la riduzione di un terzo pari a 1.000 euro, la sanzione si ridurrebbe appunto a 2.000 euro); se ciò venisse accolto per tutte le parti (traente, beneficiario, cassiere della banca) alla fine a fronte di un assegno di 1.292,00 euro le sanzioni complessive di tutti i soggetti coinvolti ammonterebbero a 6 mila euro, cioè a circa 5 volte l'importo dell'assegno.
E' evidente che l'impianto sanzionatorio del D.lgs. 231/2007 sia da riformulare.
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Decisione non collegiale mediante consenso espresso per iscritto di Srl sportiva dilettantistica
La clausola di un atto costitutivo che preveda che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base di un consenso espresso per iscritto non deve necessariamente disciplinare le modalità concrete di attuazione della consultazione o della formazione del consenso; in tal caso sono legittimi tutti i metodi che garantiscano la partecipazione della totalità dei soci alla decisione (anche al fine di richiedere un’eventuale devoluzione all’assemblea ai sensi del comma 4 dell’art. 2479 c.c.) e che siano idonei a documentare con chiarezza l’oggetto della stessa ed il consenso espresso.
È opportuno che detta clausola stabilisca un termine entro il quale la procedura deve essere ultimata, a pena di decadenza dell’attività svolta, non essendo legittimo che i singoli soci prestino il loro consenso a notevole distanza di tempo l’uno dall’altro. A tal fine si reputa congruo prevedere un procedimento decisionale di durata non superiore ai trenta giorni.
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La comunicazione del 'Titolare effettivo'
L’articolo 21 del D.lgs. 231/2007 nel testo aggiornato dal D.lgs. 125/2019 pubblicato sulla G.U. 252 del 26 ottobre 2019 prevede:
- che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, inclusi i Trust, comunichino a quest’ultimo le informazioni relative ai titolari effettivi in via telematica, in esenzione da imposta di bollo, da inserirsi in una apposita sezione del Registro delle Imprese;
- che le informazioni contenute nella predetta sezione possono essere consultate gratuitamente da autorità preposte al sistema antiriciclaggio, nell’ambito di investigazioni e anche per il contrasto all’evasione fiscale, mentre possono essere consultate dietro pagamento di diritti di segreteria da parte di qualsiasi soggetto.
Il Titolare Effettivo si comunica al Registro delle Imprese solo per via telematica. L’istanza deve essere firmata digitalmente e inviata:
- da almeno un amministratore dell’impresa, senza possibilità di deleghe o procure
- dal fondatore o dai soggetti con la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private
- dal fiduciario, nel caso dei Trust.
Con decreto MIMIT del 12 aprile 2023, sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per la comunicazione della titolarità effettiva, il tutto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2023. In attesa della pubblicazione degli ultimi Decreti previsti per il completamento dell’iter, abbiamo predisposto una lettera informativa per la clientela.
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Comunicazione di rinuncia al diritto di prelazione agraria del confinante: modello personalizzabile
La prelazione agraria esprime il diritto del coltivatore (che sia esso confinante del fondo o conduttore di questo) ad essere preferito al terzo, alle medesime condizioni, nell’acquisto del fondo rustico che il proprietario intende vendere.
Il diritto di prelazione agraria insorge al momento della conclusione del preliminare (o del contratto) di compravendita tra il proprietario del fondo ed il terzo.