Una società nostra assistita (che chiameremo ABC s.r.l.) ha ricevuto da un proprio cliente (che chiameremo ZYX s.r.l.) una comunicazione indirizzata a tutti i fornitori della quale riportiamo il seguente passaggio testuale:
..a seguito dei nuovi termini per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'iva (introdotti con la Manovra di primavera del 2017, D.L. 50/2017 e come precisato dalla circolare 01/2018 dell'Agenzia delle Entrate del 17/01/2018) diventa vincolo mandatorio il ricevimento delle fatture entro l'ultimo giorno del mese d'esecuzione dell'operazione. Tale vincolo "ricezione della fattura" comporta che l'acquirente di beni/servizi effettuati in un mese determinato riceva entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese la documentazione amministrativa/fiscale inerente al mese stesso.........ove la fattura non fosse ricevuta nel mese di effettuazione ci vedremo costretti a procastinare di egual periodo il relativo pagamento a nulla rilevando l'eventuale emissione della RIBA."
Tradotto per i comuni contribuenti mortali:
la fattura che emette la nostra cliente ABC srl (con sede a Cuneo) per le cessioni effettuate nel mese di marzo 2018 DEVE pervenire alla ZYX s.r.l. (con sede a Potenza) il 31 marzo 2018, pena il rinvio del pagamento di eguale periodo (la ricevo il mese dopo, la riba scadrà il mese dopo il ricevimento).
Mi nascono alcuni interrogativi: se effettuo l'ultima spedizione il 31 marzo alle ore 17:50 mi fermo in ufficio a fare la fattura il 31 marzo, il 31 marzo si lavora sino alle 24:00 e si emettono e stampano tutte le fatture? segue una seconda domanda: è già vietato trasmettere le fatture per posta? (che se vado a spedire il 31 marzo di certo non arrivano il 31 marzo); un terza domanda: non è che con la scusa della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 del 17/01/2018 tutto ciò serva solo a procastinare il pagamento? (senza andare a disturbare le Manovre di Primavera e la Circolare dell'Agenzia delle Entrate sarebbe stato più semplice e certamente più corretto chiedere di rivedere le condizioni relative alle modalità di pagamento).
Le modifiche apportate all'articolo 25 del D.P.R. 633/72 in materia di limite temporale alla detrazione dell'iva sugli acquisti non hanno modificato l'intero articolo 25, ma unicamente è stato ridotto tale limite temporale, in parole ultrasemplici, da due anni ad uno, cioè la detrazione deve essere operata al più tardi nell'anno in cui è stata effettuata l'operazione (ancora più semplicemente nell'anno corrispondente a quello della "data fattura").
pagina 9 circolare AE n. 1 del 17/01/2018
Pertanto, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell'anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo - ai sensi del citato art. 25, primo periodo - in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.
ARTICOLO 25 DPR 633 (REGISTRAZIONE FATTURE DI ACQUISTO) .... deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Documento riepilogativo fatture inferiori a Euro 300,00 (anno 2025)
Foglio MSExcel per generare i documenti riepilogativi mensili vendite e/o acquisti (art. 6 comma 1 del D.p.r. 695/1996). Utile per i soggetti che hanno rapporti con il pubblico, per importi ridotti, o che devono registrare numerose fatture di modico importo (es. spese ristoranti).
N.B: il file è utilizzabile in “scrittura” fino a 14 mesi dalla data di acquisto ed in sola “lettura” superato l’anno di acquisto.
Rettifica detrazione IVA contribuenti minimi e forfetari. Anno 2025
Foglio di calcolo XLS per la determinazione della rettifica della detrazione IVA da parte dei "contribuenti forfetari" (ex art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 - Legge Stabilità 2015) e dei "contribuenti minimi" (ex L. 244/2007, Art. 1, commi 96 e ss. e Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011).
PACCHETTO ACCESSO SITI FISCALI (accesso diretto con credenziali utente e accesso come delegati)
Il pacchetto contiene i software in MS Excel ACCESSO SITI FISCALI (accesso diretto con credenziali utente) e ACCESSO DELEGATI (Cassetto Fiscale - Fatture e Corrispettivi).
Il primo permette di accedere alle aree riservate dei siti fiscali (Area Riservata Agenzia Entrate / Cassetto Fiscale / Dichiarazioni Precompilate / Fatture Consumatori Finali / Fatture e Corrispettivi / Agenzia Entrate Riscossioni) utilizzando le credenziali dell’utente.
Il secondo permette di accedere al Cassetto Fiscale e al sito Fatture e Corrispettivi in qualità di soggetti delegati dal cliente.
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