La controversa natura delle criptovalute comporta delle difficoltà nel definire le modalità di tassazione dei proventi che ne derivano e dei compensi incassati tramite tali strumenti.
L'Agenzia Entrate ha assunto una posizione sulle operazioni di intermediazione nella compravendita di tali valute con la risoluzione 72/E/2016 che richiama a sua volta la sentenza 22 ottobre 2015 della Corte di Giustizia europea, secondo la quale il Bitcoin (la cripto valuta più nota) è un semplice mezzo di pagamento su base volontaria e l'accettazione di tale valuta è un'operazione di cambio di valuta tradizionale contro valuta virtuale. Di conseguenza si tratta di operazioni relative a divise, banconote e monete avente valore liberatorio secondo l'art. 135, par. 1, lettera e) della direttiva 2006/112/CE e, dunque, operazioni esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 comma 1 n. 3 del dpr 633/1972.
Dal punto di vista delle imposte dirette la risoluzione 72/E specifica che i clienti delle società di intermediazione e detentori di Bitcoin non sono soggetti a tassazione se sono persone fisiche e non detengono tale valuta nell'esercizio dell'impresa. Tuttavia, se una criptovaluta venisse assimilata ad una valuta estera l'eventuale plusvalenza da cessione verrebbe tassata ai sensi del comma 1-ter dell'art. 67 del TUIR. Si applicherebbe quindi un'imposta sostitutiva del 26% in tutti i casi in cui la giacenza dei depositi e dei conti correnti complessivamente intrattenuti fosse superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui.
Per quanto riguarda l'indicazione nel quadro RW i dubbi, se possibile, aumentano:
Nel caso in cui fosse considerato un investimento si porrebbe di conseguenza il problema della determinazione del valore (costo di acquisto o valore di mercato?), tenendo conto che nel corso dell'anno scorso il valore di una cripto valuta come Bitcoin è stato oggetto di notevoli oscillazioni.
In ogni caso andrà però certamente indicato in RW ai fini del monitoraggio e dell'eventuale assoggettamento ad IVAFE il conto di appoggio estero utilizzato per negoziarle.
Guida al regime forfettario 2025
Manuale interattivo sul regime agevolato di cui alla legge 190/2014. Nuova versione aggiornata al 10 gennaio 2025.
Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
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