Lunedì 2 luglio 2018

La tassazione delle criptovalute: i chiarimenti dell'Agenzia

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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La tassazione delle criptovalute: i chiarimenti dell'Agenzia

La risposta all' Interpello 956-39/2018 da Direzione Regionale Lombardia dell'Agenzia Entrate ha portato importanti chiarimenti per quanto riguarda la tassazione delle operazioni in criptovalute e l'indicazione del loro possesso nel quadro RW.

Per quanto riguarda il primo aspetto, le plusvalenze derivanti da cessione/conversione di cripto valuta sono tassabili se si è in presenza di:

  • un'operazione di cessione a termine
  • un'operazione di cessione a pronti e una giacenza media delle criptovalute possedute superiore ad euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta. Il tasso di cambio euro/moneta virtuale da utilizzare per calcolare questa giacenza è quella del 1° gennaio del periodo d'imposta nel quale è avvenuta la vendita e rilevato sul sito dove ha acquistato la valuta virtuale o, in mancanza, quello rilevato sul sito dove il contribuente effettua la maggior parte delle operazioni.

Di fatto la vendita di criptovalute viene assimilata ad una cessione di valuta estera e quindi genera un reddito diverso soggetto ad imposta sostitutiva del 26 %.
Poiché alle valute virtuali si rendono applicabili i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali e le disposizioni in materia di antiriciclaggio, la Direzione Regionale sostiene che anche le valute virtuali devono essere oggetto di comunicazione attraverso il quadro RW.
Infine, il documento precisa che le valute virtuali non sono seggette all'IVAFE, in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura "bancaria" (circolare Agenzia Entrate 2 luglio 2012, n. 28/E).

Fonte: https://www.studiomeli.it
AUTORE:

Dott. Paolo Barbieri

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    La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.

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    È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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