Con questa disposizione l'agevolazione si applicherà anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero fino al 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
La maggiorazione di costo di acquisizione degli investimenti varierà a seconda dell'ammontare degli stessi:
Per la parte di investimento eccedente i 20 milioni di euro non saranno previste maggiorazioni. L'agevolazione non si applicherà a quegli investimenti che già beneficiano dell'iperammortamento previsto dalle precedenti leggi di bilancio.
Verrà prorogata anche la maggiorazione, nella misura del 40%, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell'Allegato B alla legge 232/2016) per i soggetti che usufruiscono dell'iperammortamento relativamente agli investimenti precedentemente indicati. Anche a questi beni si applicherà l'estensione al 31/12/2020 con le condizioni già esposte per gli investimenti principali (accettazione ordine da parte del venditore e pagamento di acconto pari ad almeno il 20 % entro il 31/12/2019).
Per poter usufruire dell'agevolazione sarà richiesta la produzione della documentazione prevista dall'articolo 1, comma 11, della legge 16 dicembre 2016, n. 232, e quindi di:
attestanti che il bene:
La dichiarazione del legale rappresentante, l'eventuale perizia e l'attestato di conformità dovranno essere acquisite dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entrerà in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene sarà interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizzerà il requisito dell'interconnessione.
Verrà confermata la disposizione di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che esclude i beni per i quali il DM 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni nonché i beni di cui all'allegato 3 annesso alla Legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016).
Verranno confermate anche le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 35 e 36, della legge n. 205/2017. Dunque, se nel corso del periodo di ammortamento si verificherà il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non verrà meno la fruizione delle residue quote del beneficio. Questo a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:
La relazione illustrativa al disegno di legge precisa che alla proroga del regime di favore si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legge n. 87/2018 (decreto dignità) in considerazione della circostanza che le stesse trovano applicazione per gli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.
Il comma 7 dell'art. 10 della bozza di legge di Bilancio prevede, al pari delle precedenti norme agevolative analoghe, la sterilizzazione della determinazione degli acconti dovuti per il 2019 e 2020 nel senso che essi vanno calcolati senza tenere conto delle disposizioni agevolative.
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La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
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